Art. 2. Delega alle province 1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge, ad esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate alle province. 2 Le province nell'esercizio delle funzioni delegate osservano le direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento emanati dalla giunta regionale. 3. La giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 55 dello statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate. 4. La giunta regionale, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida al presidente della provincia, propone al consiglio regionale la revoca della delega.