Art. 2.
                        Delega alle province
    1.  Le  funzioni  amministrative  di  cui alla presente legge, ad
esclusione  di  quelle  espressamente  riservate  alla  Regione, sono
delegate alle province.
    2 Le province nell'esercizio delle funzioni delegate osservano le
direttive  e  gli  atti  di programmazione, indirizzo e coordinamento
emanati dalla giunta regionale.
    3.  La  giunta  regionale  esercita,  ai sensi dell'art. 55 dello
statuto  regionale,  i  poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine
all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
    4.  La  giunta  regionale,  in  caso di accertato inadempimento e
previa  formale  diffida  al  presidente  della provincia, propone al
consiglio regionale la revoca della delega.