Art. 20.
                        Disciplina dei prezzi
    1. I titolari e gestori delle strutture ricettive di cui all'art.
14  comunicano  alla  provincia  competente,  su modello regionale, i
prezzi  minimi  e massimi che intendono applicare. Tale comunicazione
deve  essere  inviata  entro il 1o ottobre di ogni anno con validita'
dal  1o  gennaio  dell'anno  successivo.  E' consentita una ulteriore
comunicazione   entro  il  1o  marzo  dell'anno  successivo,  per  la
variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a
valere  dal 1o giugno dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi
comunicati  entro  il  1o ottobre  hanno  validita'  dal  1o dicembre
successivo.
    2.  La  provincia, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei
termini  di cui al comma 1, provvede alla verifica e alla vidimazione
delle   comunicazioni   pervenute.   Copia   della  comunicazione  e'
restituita   all'interessato   e  inviata  alla  Regione  e  all'Ente
nazionale italiano per il turismo (ENIT).
    3.  Nel  caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo
prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
    4. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti
comporta  l'impossibilita'  di  applicare  prezzi  superiori a quelli
indicati  nell'ultima  regolare  comunicazione e l'applicazione della
sanzione prevista all'art. 25, comma 8.
    5.  Per  le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso la
comunicazione  dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla
comunicazione di inizio attivita' di cui all'art. 17, comma 4.
    6.  Per  l'attivita' di affittacamere e le attivita' ricettive in
esercizi  di ristorazione, la pensione completa comprende l'alloggio,
la  prima  colazione,  la  colazione  e  il pranzo. La mezza pensione
comprende  l'alloggio,  la  prima colazione e un pasto. I prezzi sono
comprensivi dei servizi di cui all'allegato I lettera a) e di IVA.
    7.  Per  le  unita' abitative ammobiliate ad uso turistico di cui
all'art. 6,  comma  4,  lettere  a)  e  b),  i  prezzi  devono essere
comprensivi  dei  servizi  indicati  all'allegato  III, mentre per le
strutture  ricettive  - residence, i prezzi devono essere comprensivi
dei  servizi  di  cui  all'allegato  IV.  I  costi di riscaldamento e
raffreddamento possono essere scorporati dalle tariffe e addebitati a
parte solo ove sia installato il contatore.
    8.  Per  le  attivita'  ricettive  in  residenze rurali, i prezzi
devono  essere comprensivi dei servizi di cui all'allegato V, lettera
a) e devono essere stabiliti in riferimento:
      a) all'alloggio, prima colazione inclusa;
      b) alla  mezza  pensione,  comprendente  l'alloggio,  la  prima
colazione e un pasto;
      c) alla  pensione  completa,  comprendente l'alloggio, la prima
colazione, la colazione e il pranzo.
    9.  Per  le attivita' ricettive in case per ferie, ostelli per la
gioventu',  centri  soggiorno  studi  la  pensione completa comprende
l'alloggio,  la  prima  colazione, la colazione e il pranzo. La mezza
pensione  comprende  l'alloggio,  la  prima  colazione  e un pasto. I
prezzi  sono  comprensivi dei servizi di cui all'allegato VI, lettera
b) e di I.V.A.
    10.  E'  facolta'  del  gestore  o del titolare determinare l'ora
entro  cui il cliente deve lasciare disponibile la camera, e comunque
non prima delle ore 10.