Art. 20. Disciplina dei prezzi 1. I titolari e gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 14 comunicano alla provincia competente, su modello regionale, i prezzi minimi e massimi che intendono applicare. Tale comunicazione deve essere inviata entro il 1o ottobre di ogni anno con validita' dal 1o gennaio dell'anno successivo. E' consentita una ulteriore comunicazione entro il 1o marzo dell'anno successivo, per la variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a valere dal 1o giugno dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1o ottobre hanno validita' dal 1o dicembre successivo. 2. La provincia, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1, provvede alla verifica e alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione e' restituita all'interessato e inviata alla Regione e all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT). 3. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici. 4. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'impossibilita' di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e l'applicazione della sanzione prevista all'art. 25, comma 8. 5. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attivita' di cui all'art. 17, comma 4. 6. Per l'attivita' di affittacamere e le attivita' ricettive in esercizi di ristorazione, la pensione completa comprende l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo. La mezza pensione comprende l'alloggio, la prima colazione e un pasto. I prezzi sono comprensivi dei servizi di cui all'allegato I lettera a) e di IVA. 7. Per le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico di cui all'art. 6, comma 4, lettere a) e b), i prezzi devono essere comprensivi dei servizi indicati all'allegato III, mentre per le strutture ricettive - residence, i prezzi devono essere comprensivi dei servizi di cui all'allegato IV. I costi di riscaldamento e raffreddamento possono essere scorporati dalle tariffe e addebitati a parte solo ove sia installato il contatore. 8. Per le attivita' ricettive in residenze rurali, i prezzi devono essere comprensivi dei servizi di cui all'allegato V, lettera a) e devono essere stabiliti in riferimento: a) all'alloggio, prima colazione inclusa; b) alla mezza pensione, comprendente l'alloggio, la prima colazione e un pasto; c) alla pensione completa, comprendente l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo. 9. Per le attivita' ricettive in case per ferie, ostelli per la gioventu', centri soggiorno studi la pensione completa comprende l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo. La mezza pensione comprende l'alloggio, la prima colazione e un pasto. I prezzi sono comprensivi dei servizi di cui all'allegato VI, lettera b) e di I.V.A. 10. E' facolta' del gestore o del titolare determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera, e comunque non prima delle ore 10.