Art. 21. Forme di pubblicita' dei prezzi 1. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile ai pubblico, nella zona di ricevimento, recapito degli ospiti, una tabella con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione, praticati per l'anno solare in corso. 2. E' fatto obbligo di esporre, in luogo visibile, in ogni camera o in ogni unita' abitativa di struttura ricettiva indicata all'art. 14, fatta esclusione per le case per ferie, ostelli per la gioventu', foresterie per turisti, case religiose di ospitalita', un cartellino contenente i dati di cui all'allegato VIII, aggiornati all'anno solare in corso. 3. Per le strutture ricettive previste dall'art. 14, e' fatto altresi' obbligo di esporre in ogni camera o in ogni unita' abitativa, oltre il piano terra, un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio. 4. La tabella e il cartellino di cui ai commi 1 e 2, sono predisposti e forniti dalle province su modello regionale.