Art. 21.
                   Forme di pubblicita' dei prezzi
    1.  E'  fatto  obbligo  di  esporre in modo visibile ai pubblico,
nella  zona  di ricevimento, recapito degli ospiti, una tabella con i
prezzi  conformi  all'ultima  regolare  comunicazione,  praticati per
l'anno solare in corso.
    2. E' fatto obbligo di esporre, in luogo visibile, in ogni camera
o  in  ogni unita' abitativa di struttura ricettiva indicata all'art.
14, fatta esclusione per le case per ferie, ostelli per la gioventu',
foresterie  per turisti, case religiose di ospitalita', un cartellino
contenente  i  dati  di  cui  all'allegato  VIII, aggiornati all'anno
solare in corso.
    3.  Per  le  strutture  ricettive previste dall'art. 14, e' fatto
altresi'  obbligo  di  esporre  in  ogni  camera  o  in  ogni  unita'
abitativa,  oltre  il  piano terra, un apposito cartello indicante il
percorso di emergenza antincendio.
    4.  La  tabella  e  il  cartellino  di  cui  ai commi 1 e 2, sono
predisposti e forniti dalle province su modello regionale.