Art. 22. Adempimenti specifici per le attivita' ricettive a conduzione familiare bed & breakfast, per le unita' abitative ammobiliate non classificate, per le foresterie per turisti. 1. L'attivita' ricettiva a conduzione familiare bed & breakfast e le foresterie per turisti possono essere intraprese su denuncia di inizio attivita', ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 2. La denuncia deve essere inviata al comune, su modulo predisposto e fornito dall'azienda di promozione turistica su modello regionale. 3. Chi intende locare direttamente le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale, di cui all'art. 6, comma 4, lettera c), lo comunica alla azienda di promozione turistica competente per territorio, su apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa azienda su modello regionale, allegando la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 5. 4. L'azienda di promozione turistica competente per territorio, alla quale sono inviate dagli interessati le denunce di inizio attivita' di cui ai commi 2 e 3, provvede entro trenta giorni ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della rilevazione statistica della consistenza ricettiva, dandone quindi comunicazione alla Regione e alla provincia competente. 5. Chi esercita le attivita' di cui ai commi 1 e 3 puo' comunicare all'azienda di promozione turistica competente, su apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa azienda su modello regionale, entro il 1o ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi e rispettivamente il periodo apertura dell'attivita' e il periodo di messa in locazione, con validita' dal 1o gennaio dell'anno successivo. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1o ottobre hanno validita' dal 1o dicembre successivo. Copia della comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva. 6. Le agenzie immobiliari alle quali si rivolgono i titolari delle unita' abitative ad uso turistico, che non intendano gestire tali strutture ne' in forma imprenditoriale ne' in forma non imprenditoriale diretta comunicano, annualmente, entro la data del 1o ottobre, con eventuali integrazioni entro il 31 dicembre, al comune e all'azienda di promozione turistica competente, l'elenco delle strutture che a loro si sono rivolte con le seguenti indicazioni: a) l'indirizzo della struttura e l'eventuale denominazione; b) la eventuale classificazione attribuita alla stessa; c) il numero dei posti letto e bagni a disposizione degli ospiti; d) il periodo di messa in locazione; e) i prezzi praticati, anche suddivisi per tipologia. 7. Sulla base della comunicazione di cui ai commi 5 e 6, l'azienda di promzione turistica redige annualmente l'elenco di attivita' ricettive di bed & breakfast, di unita' abitative ammobiliate a uso turistico non classificate e di foresterie per turisti, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione e alla provincia competente, ai fini dell'attivita' di informazione turistica. 8. Coloro che esercitano le attivita' di cui ai commi 1 e 3, non necessitano di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.