Art. 22.
Adempimenti   specifici  per  le  attivita'  ricettive  a  conduzione
   familiare bed & breakfast, per le unita' abitative ammobiliate non
   classificate, per le foresterie per turisti.
    1. L'attivita' ricettiva a conduzione familiare bed & breakfast e
le  foresterie  per  turisti possono essere intraprese su denuncia di
inizio attivita', ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241,  come  modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
    2. La   denuncia   deve  essere  inviata  al  comune,  su  modulo
predisposto e fornito dall'azienda di promozione turistica su modello
regionale.
    3.   Chi   intende   locare   direttamente  le  unita'  abitative
ammobiliate  ad uso turistico nella forma non imprenditoriale, di cui
all'art.  6,  comma  4,  lettera  c),  lo  comunica  alla  azienda di
promozione  turistica  competente  per territorio, su apposito modulo
predisposto  e  fornito  dalla  stessa  azienda su modello regionale,
allegando la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 5.
    4.  L'azienda  di promozione turistica competente per territorio,
alla  quale  sono  inviate  dagli  interessati  le  denunce di inizio
attivita'  di  cui  ai  commi  2 e 3, provvede entro trenta giorni ad
effettuare  apposito sopralluogo ai fini della rilevazione statistica
della   consistenza  ricettiva,  dandone  quindi  comunicazione  alla
Regione e alla provincia competente.
    5.  Chi  esercita  le  attivita'  di  cui  ai  commi  1  e 3 puo'
comunicare   all'azienda   di  promozione  turistica  competente,  su
apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa azienda su modello
regionale,  entro  il  1o  ottobre  di  ogni  anno, i prezzi minimi e
massimi  e  rispettivamente  il  periodo apertura dell'attivita' e il
periodo di messa in locazione, con validita' dal 1o gennaio dell'anno
successivo.  Per  le  zone  montane  i  prezzi comunicati entro il 1o
ottobre  hanno  validita'  dal  1o  dicembre  successivo. Copia della
comunicazione   deve   essere  esposta  all'interno  della  struttura
ricettiva.
    6.  Le  agenzie  immobiliari  alle  quali si rivolgono i titolari
delle  unita'  abitative  ad uso turistico, che non intendano gestire
tali  strutture  ne'  in  forma  imprenditoriale  ne'  in  forma  non
imprenditoriale diretta comunicano, annualmente, entro la data del 1o
ottobre, con eventuali integrazioni entro il 31 dicembre, al comune e
all'azienda   di  promozione  turistica  competente,  l'elenco  delle
strutture che a loro si sono rivolte con le seguenti indicazioni:
      a) l'indirizzo della struttura e l'eventuale denominazione;
      b) la eventuale classificazione attribuita alla stessa;
      c) il  numero  dei  posti  letto  e  bagni a disposizione degli
ospiti;
      d) il periodo di messa in locazione;
      e) i prezzi praticati, anche suddivisi per tipologia.
    7. Sulla  base  della  comunicazione  di  cui  ai  commi  5  e 6,
l'azienda  di  promzione  turistica  redige  annualmente  l'elenco di
attivita'   ricettive   di  bed  &  breakfast,  di  unita'  abitative
ammobiliate  a  uso  turistico  non  classificate e di foresterie per
turisti, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla
Regione  e  alla  provincia  competente,  ai  fini  dell'attivita' di
informazione turistica.
    8.  Coloro che esercitano le attivita' di cui ai commi 1 e 3, non
necessitano  di  iscrizione  alla sezione speciale del registro degli
esercenti  il  commercio  prevista  dall'art. 5 della legge 17 maggio
1983, n. 217.