Art. 24. Reclami e vigilanza 1. La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge e' esercitata dalla provincia ad eccezione delle norme concernenti le attivita' ricettive a conduzione familiare bed & breakfast, di cui all'art. 5, e le unita' abitative ammobiliare ad uso turistico, di cui all'art. 6, comma 4, lettera c), le foresterie per turisti di cui all'art. 11 sulle quali la vigilanza viene esercitata dall'azienda di promozione turistica competente per territorio. La provincia e l'azienda di promozione turistica nell'esperimento di accertamenti possono chiedere la collaborazione di dipendenti della Regione. 2. I clienti delle strutture ricettive ai quali siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o che riscontrino carenze nella gestione o nelle strutture, possono presentare documentato reclamo al presidente della giunta provinciale entro trenta giorni dall'evento. Per i clienti ospiti delle strutture ricettive di cui agli articoli 5, 6, comma 4, lettera c) e 11, che abbiano comunicato i prezzi all'azienda di promozione turistica, il reclamo documentato e' inviato al presidente dell'azienda di promozione turistica competente per territorio, entro trenta giorni dall'evento. 3. Il presidente della giunta provinciale o il presidente dell'azienda di promozione turistica, entro trenta giorni dal ricevimento, informa del reclamo il responsabile della struttura ricettiva, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni e si pronuncia sul reclamo stesso entro i successivi trenta giorni. 4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il presidente della giunta provinciale o il presidente dell'azienda di promozione turistica, comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al reclamante e al responsabile della struttura ricettiva, che il servizio fornito o il prezzo applicato non erano conformi a quanto previsto dalle norme di legge, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 25, comma 8. 5. Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione di tariffe, il responsabile della struttura ricettiva, salva l'applicazione della sanzione amministrativa, e' tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 e, contemporaneamente, a comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento alla provincia o all'azienda di promozione turistica competente. 6. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto dal comma 4, il presidente della giunta provinciale o il presidente della azienda di promozione turistica ne da' comunicazione alle autorita' competenti per i successivi adempimenti.