Art. 24.
                         Reclami e vigilanza
    1.  La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge
e' esercitata dalla provincia ad eccezione delle norme concernenti le
attivita'  ricettive  a  conduzione familiare bed & breakfast, di cui
all'art.  5,  e  le unita' abitative ammobiliare ad uso turistico, di
cui all'art. 6, comma 4, lettera c), le foresterie per turisti di cui
all'art. 11 sulle quali la vigilanza viene esercitata dall'azienda di
promozione  turistica  competente  per  territorio.  La  provincia  e
l'azienda  di  promozione  turistica nell'esperimento di accertamenti
possono chiedere la collaborazione di dipendenti della Regione.
    2.  I  clienti  delle  strutture  ricettive  ai quali siano stati
richiesti  prezzi  non  conformi  a  quelli indicati nella prescritta
tabella  o  che riscontrino carenze nella gestione o nelle strutture,
possono  presentare  documentato  reclamo  al presidente della giunta
provinciale  entro  trenta  giorni  dall'evento. Per i clienti ospiti
delle strutture ricettive di cui agli articoli 5, 6, comma 4, lettera
c)  e  11,  che abbiano comunicato i prezzi all'azienda di promozione
turistica,   il   reclamo   documentato   e'  inviato  al  presidente
dell'azienda di promozione turistica competente per territorio, entro
trenta giorni dall'evento.
    3.  Il  presidente  della  giunta  provinciale  o  il  presidente
dell'azienda   di  promozione  turistica,  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento,  informa  del  reclamo  il  responsabile della struttura
ricettiva, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando
trenta  giorni  di  tempo  per presentare eventuali osservazioni e si
pronuncia sul reclamo stesso entro i successivi trenta giorni.
    4.  Nel  caso  in  cui  il reclamo risulti fondato, il presidente
della  giunta  provinciale o il presidente dell'azienda di promozione
turistica,  comunica,  a  mezzo  lettera  raccomandata  con avviso di
ricevimento,   al   reclamante  e  al  responsabile  della  struttura
ricettiva,  che  il  servizio fornito o il prezzo applicato non erano
conformi  a  quanto  previsto  dalle  norme  di legge, dando corso al
procedimento  relativo all'applicazione della sanzione amministrativa
prevista dall'art. 25, comma 8.
    5.  Se  il reclamo accolto riguarda l'applicazione di tariffe, il
responsabile  della  struttura  ricettiva, salva l'applicazione della
sanzione  amministrativa, e' tenuto a rimborsare al cliente l'importo
pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui
al   comma   4   e,  contemporaneamente,  a  comunicare  gli  estremi
dell'avvenuto  pagamento  alla  provincia o all'azienda di promozione
turistica competente.
    6.  Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle
strutture,  fermo restando quanto previsto dal comma 4, il presidente
della  giunta provinciale o il presidente della azienda di promozione
turistica  ne  da'  comunicazione  alle  autorita'  competenti  per i
successivi adempimenti.