Art. 25.
                 Sanzioni amministrative pecuniarie
    1.  Chiunque esercita un'attivita' ricettiva di cui alla presente
legge,   anche   in  modo  occasionale,  senza  avere  effettuato  la
prescritta  denuncia  di  inizio  attivita'  al comune, e' soggetto a
sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
    2.    L'inosservanza    delle    disposizioni   in   materia   di
classificazione  comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila
a  lire  3  milioni,  fermo  restando  quanto previsto ai commi 5 e 6
dell'art. 19.
    3.  La  mancata  esposizione  al  pubblico  delle  tabelle prezzi
aggiornate  comporta  la  sanzione  amministrativa da lire 400 mila a
lire 1 milione.
    4.  La mancata esposizione del segno distintivo di cui al comma 4
dell'art.  14,  ovvero  la  mancata esposizione dei cartellini di cui
all'allegato  VIII,  comporta  la sanzione amministrativa da lire 400
mila a 800 mila.
    5.  La  chiusura  della struttura ricettiva nell'ipotesi prevista
dal  comma 3 dell'art. 19 comporta la sanzione amministrativa da lire
500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto dal comma 6
dello stesso articolo in caso di recidiva.
    6.   Chiunque  attribuisca  al  proprio  esercizio  con  scritti,
stampati  ovvero  pubblicamente con ogni altro mezzo, un'attrezzatura
non  corrispondente  a  quella  autorizzata o una denominazione o una
classificazione  diversa  da quella approvata, e' soggetto a sanzione
amministrativa da lire 400 mila a lire 1 milione.
    7.  La  mancata  presentazione  dei moduli di comunicazione delle
attrezzature   e   dei   prezzi   nei   termini   previsti   comporta
l'applicazione  della sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire
1 milione.
    8.  Chiunque  applichi  prezzi  difformi  da quelli comunicati e'
soggetto a sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni.
    9.  La mancata esposizione del cartello di cui all'art. 21, comma
3,  comporta  la  sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 800
mila.
    10.  La  mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini
statistici  comporta  la  sanzione  amministrativa da lire 500 mila a
lire 1 milione.
    11.  Le  sanzioni  di  cui  ai  commi 1, 5 e 9 sono comminate dal
comune  competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso
ente, salvo quanto previsto al comma 13.
    12.  Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 sono comminate
dalla  provincia  competente  e  le  somme  introitate  sono  da essa
trattenute, salvo quanto previsto al comma 13.
    13. Per le strutture ricettive previste agli articoli 5, 6, comma
4,  lettera  c) e 11, le sanzioni amministrative previste ai commi 1,
3,  6  e  8  sono  comminate  dall'azienda  di  promozione  turistica
competente per territorio e le somme introitate sono trattenute dallo
stesso   ente.   La  sanzione  prevista  al  comma  10  e'  comminata
dall'azienda  di  promozione turistica competente per territorio e le
somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.
    14.  Per  le  strutture  ricettive  previste agli articoli 5 e 6,
comma  4, lettera c), le sanzioni amministrative previste ai commi 1,
4,  7  e  9  sono  comminate  dall'Azienda  di  promozione  turistica
competente per territorio e le somme introitate sono trattenute dallo
stesso   ente.   La  sanzione  prevista  al  comma  11  e'  comminata
dall'azienda  di  promozione turistica competente per territorio e le
somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.