Art. 25. Sanzioni amministrative pecuniarie 1. Chiunque esercita un'attivita' ricettiva di cui alla presente legge, anche in modo occasionale, senza avere effettuato la prescritta denuncia di inizio attivita' al comune, e' soggetto a sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni. 2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 19. 3. La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 1 milione. 4. La mancata esposizione del segno distintivo di cui al comma 4 dell'art. 14, ovvero la mancata esposizione dei cartellini di cui all'allegato VIII, comporta la sanzione amministrativa da lire 400 mila a 800 mila. 5. La chiusura della struttura ricettiva nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 19 comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo in caso di recidiva. 6. Chiunque attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, e' soggetto a sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 1 milione. 7. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione delle attrezzature e dei prezzi nei termini previsti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 1 milione. 8. Chiunque applichi prezzi difformi da quelli comunicati e' soggetto a sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni. 9. La mancata esposizione del cartello di cui all'art. 21, comma 3, comporta la sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 800 mila. 10. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 1 milione. 11. Le sanzioni di cui ai commi 1, 5 e 9 sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente, salvo quanto previsto al comma 13. 12. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 sono comminate dalla provincia competente e le somme introitate sono da essa trattenute, salvo quanto previsto al comma 13. 13. Per le strutture ricettive previste agli articoli 5, 6, comma 4, lettera c) e 11, le sanzioni amministrative previste ai commi 1, 3, 6 e 8 sono comminate dall'azienda di promozione turistica competente per territorio e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente. La sanzione prevista al comma 10 e' comminata dall'azienda di promozione turistica competente per territorio e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente. 14. Per le strutture ricettive previste agli articoli 5 e 6, comma 4, lettera c), le sanzioni amministrative previste ai commi 1, 4, 7 e 9 sono comminate dall'Azienda di promozione turistica competente per territorio e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente. La sanzione prevista al comma 11 e' comminata dall'azienda di promozione turistica competente per territorio e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.