Art. 26. Disposizione transitoria per la procedura di classificazione 1. La provincia competente entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede alla nuova classificazione delle strutture ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge, valevole per il quinquennio 2000-2005. 2. A tal fine i titolari degli esercizi di affittacamere, di case e appartamenti per vacanze, di case per ferie, di ostelli per la gioventu', di foresterie per turisti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e gia' disciplinati dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 37, e successive modifiche, sono tenuti a denunciare su appositi moduli, predisposti e forniti dalle province su modello regionale, i dati necessari per la classificazione medesima entro sessanta giorni dal loro ricevimento. 3. Le strutture ricettive extralberghiere esistenti, di cui al comma 2, che difettano di alcuni requisiti per ottenere una nuova classificazione, in base alle norme della presente legge, possono ottenere una classificazione provvisoria a condizione che provvedano, entro dodici mesi dalla data del provvedimento di classificazione provvisoria, a dotarsi dei requisiti mancanti. Trascorso inutilmente tale termine la provincia provvede, ove possibile, alla nuova classificazione definitiva.