Art. 26.
    Disposizione transitoria per la procedura di classificazione
    1.  La  provincia  competente entro diciotto mesi dall'entrata in
vigore della presente legge provvede alla nuova classificazione delle
strutture   ricettive  extralberghiere  disciplinate  dalla  presente
legge, valevole per il quinquennio 2000-2005.
    2. A tal fine i titolari degli esercizi di affittacamere, di case
e  appartamenti  per  vacanze,  di  case per ferie, di ostelli per la
gioventu',  di  foresterie per turisti esistenti alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge  e  gia'  disciplinati dalla legge
regionale 9 agosto 1988, n. 37, e successive modifiche, sono tenuti a
denunciare  su  appositi moduli, predisposti e forniti dalle province
su  modello  regionale,  i  dati  necessari  per  la  classificazione
medesima entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
    3.  Le  strutture  ricettive extralberghiere esistenti, di cui al
comma 2,  che  difettano  di  alcuni requisiti per ottenere una nuova
classificazione,  in  base  alle  norme della presente legge, possono
ottenere una classificazione provvisoria a condizione che provvedano,
entro  dodici  mesi  dalla  data del provvedimento di classificazione
provvisoria,  a dotarsi dei requisiti mancanti. Trascorso inutilmente
tale  termine  la  provincia  provvede,  ove  possibile,  alla  nuova
classificazione definitiva.