Art. 3. Esercizi di affittacamere l . Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu' di sei camere destinate ai clienti ubicate in non piu' di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. 2. Gli esercizi di affittacamere devono assicurare nelle camere i servizi minimi di cui all'allegato I, lettera a). 3. L'eventuale somministrazione dei pasti, comprese le bevande, con l'esclusione di quelle superalcoliche, e' limitata alle persone alloggiate. 4. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono essere conformi alle prescrizioni edilizie e igienico-sanitarie. 5. Ciascuna camera da letto deve avere accesso indipendente dagli altri locali. 6. Ai fini della classificazione di cui all'art. 14, comma 1 gli esercizi di affittacamere devono possedere i requisiti di cui all'allegato I, lettera b).