Art. 3.
                      Esercizi di affittacamere
    l  .  Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non
piu'  di  sei  camere destinate ai clienti ubicate in non piu' di due
appartamenti  ammobiliati  di  uno  stesso  stabile,  nei  quali sono
forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
    2. Gli esercizi di affittacamere devono assicurare nelle camere i
servizi minimi di cui all'allegato I, lettera a).
    3.  L'eventuale  somministrazione dei pasti, comprese le bevande,
con  l'esclusione  di quelle superalcoliche, e' limitata alle persone
alloggiate.
    4.  I  locali  destinati  all'esercizio  di  affittacamere devono
essere conformi alle prescrizioni edilizie e igienico-sanitarie.
    5. Ciascuna camera da letto deve avere accesso indipendente dagli
altri locali.
    6.  Ai fini della classificazione di cui all'art. 14, comma 1 gli
esercizi  di  affittacamere  devono  possedere  i  requisiti  di  cui
all'allegato I, lettera b).