Art. 6. Unita' abitative ammobiliate a uso turistico 1. Sono unita' abitative ammobiliate a uso turistico le case o gli appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non superiore a tre mesi consecutivi e senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. 2. Gli immobili destinati a unita' abitative ammobiliate a uso turistico devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie. 3. Le unita' abitative ammobiliate a uso turistico devono assicurare i servizi minimi di cui all'allegato III. 4. Le unita' abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite: a) in forma imprenditoriale, fornendo oltre ai servizi di cui all'allegato III, anche: 1) la pulizia delle unita' abitative a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana; 2) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta; b) in forma imprenditoriale, fornendo solo i servizi di cui all'allegato III; c) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilita' fino ad un massimo di quattro unita' abitative, senza organizzazione in forma di impresa e con la fornitura dei soli servizi di cui all'allegato III. 5. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da parte di coloro che hanno la disponibilita' delle unita' abitative di cui al presente articolo.