Art. 6.
            Unita' abitative ammobiliate a uso turistico
    1.  Sono  unita'  abitative ammobiliate a uso turistico le case o
gli  appartamenti  arredati  e dotati di servizi igienici e di cucina
autonomi,  dati  in  locazione  ai  turisti,  nel corso di una o piu'
stagioni,  con  contratti  aventi  validita' non superiore a tre mesi
consecutivi  e  senza  la  prestazione  di  alcun  servizio  di  tipo
alberghiero.
    2.  Gli  immobili  destinati a unita' abitative ammobiliate a uso
turistico  devono  essere  conformi  alle  prescrizioni  edilizie  ed
igienico-sanitarie.
    3.  Le  unita'  abitative  ammobiliate  a  uso  turistico  devono
assicurare i servizi minimi di cui all'allegato III.
    4. Le unita' abitative ammobiliate a uso turistico possono essere
gestite:
      a) in  forma  imprenditoriale, fornendo oltre ai servizi di cui
all'allegato III, anche:
        1) la pulizia delle unita' abitative a ogni cambio di cliente
e almeno una volta alla settimana;
        2) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del
bagno, a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;
      b) in  forma  imprenditoriale,  fornendo  solo i servizi di cui
all'allegato III;
      c) in  forma  non  imprenditoriale,  da  coloro  che  hanno  la
disponibilita'  fino ad un massimo di quattro unita' abitative, senza
organizzazione  in  forma  di  impresa  e  con  la fornitura dei soli
servizi di cui all'allegato III.
    5.  La  gestione  in  forma  non  imprenditoriale viene attestata
mediante  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
della  legge  4 gennaio  1968,  n. 15 da parte di coloro che hanno la
disponibilita' delle unita' abitative di cui al presente articolo.