Art. 7. Strutture ricettive-residence 1. Sono strutture ricettive-residence i complessi unitari costituiti da uno o piu' immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validita' non superiore ai sei mesi. 2. Gli immobili destinati all'attivita' ricettiva residence devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie. 3. Le strutture ricettive di cui al comma 1, sono gestite in forma imprenditoriale e devono fornire i servizi minimi di cui all'allegato IV.