Art. 7.
                    Strutture ricettive-residence
    1.   Sono   strutture  ricettive-residence  i  complessi  unitari
costituiti  da uno o piu' immobili comprendenti appartamenti arredati
e  dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione
ai turisti, con contratti aventi validita' non superiore ai sei mesi.
    2.  Gli  immobili  destinati  all'attivita'  ricettiva  residence
devono    essere    conformi    alle    prescrizioni    edilizie   ed
igienico-sanitarie.
    3.  Le  strutture  ricettive  di  cui al comma 1, sono gestite in
forma  imprenditoriale  e  devono  fornire  i  servizi  minimi di cui
all'allegato IV.