Art. 9. Case per ferie 1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti statutariamente senza fine di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonche' da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o loro familiari. 2. Nelle case per ferie possono altresi' essere ospitati dipendenti, e relativi familiari, di altre aziende e assistiti dagli enti di cui al comma 1 con i quali sia stata stipulata apposita convenzione. 3. In aggiunta alla dizione case per ferie e' consentita la denominazione di centri di vacanze per ragazzi per le attivita' ricettive caratterizzate dal tipo di clientela, individuata di norma al di sotto dei 14 anni, aperte nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate oltre che al soggiorno, allo sviluppo sociale e pedagogico. Nei centri di vacanze per ragazzi deve essere inoltre assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nei settori pedagogico, medico o, tramite specifica convenzione, assistenza sanitaria con medico e/o struttura sanitaria per le necessita' di pronto intervento. 4. Nelle case per ferie e' garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilita' di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalita' di cui al comma 1. Le case per ferie pssono essere altresi' dotate di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti, secondo autonome modalita' organizzative, compresa la disponibilita' di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilita' del titolare dell'autorizzazione. 5. Gli immobili, adibiti a case per ferie, devono essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie e devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegato VI.