Art. 9.
                           Case per ferie
    1.  Sono  case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno  di  persone  o  gruppi  e  gestite al di fuori dei normali
canali  commerciali,  da enti pubblici, associazioni o enti religiosi
operanti  statutariamente senza fine di lucro per il conseguimento di
finalita'  sociali,  culturali,  assistenziali,  religiose o sportive
nonche' da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o loro
familiari.
    2.   Nelle  case  per  ferie  possono  altresi'  essere  ospitati
dipendenti,  e relativi familiari, di altre aziende e assistiti dagli
enti  di  cui  al  comma 1  con  i quali sia stata stipulata apposita
convenzione.
    3.  In  aggiunta  alla  dizione  case  per ferie e' consentita la
denominazione  di  centri  di  vacanze  per  ragazzi per le attivita'
ricettive  caratterizzate dal tipo di clientela, individuata di norma
al  di  sotto  dei  14 anni, aperte nei periodi di vacanze estive e/o
invernali,  finalizzate oltre che al soggiorno, allo sviluppo sociale
e  pedagogico.  Nei centri di vacanze per ragazzi deve essere inoltre
assicurata  la  presenza  continuativa di personale specializzato nei
settori   pedagogico,   medico   o,  tramite  specifica  convenzione,
assistenza  sanitaria  con  medico  e/o  struttura  sanitaria  per le
necessita' di pronto intervento.
    4.  Nelle case per ferie e' garantita non solo la prestazione dei
servizi  ricettivi di base, ma anche la disponibilita' di strutture e
servizi  che consentano di perseguire le finalita' di cui al comma 1.
Le  case  per  ferie  pssono  essere  altresi'  dotate di particolari
strutture  che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti, secondo
autonome  modalita'  organizzative,  compresa  la  disponibilita'  di
cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilita' del
titolare dell'autorizzazione.
    5. Gli immobili, adibiti a case per ferie, devono essere conformi
alle  vigenti  prescrizioni  edilizie  ed igienico-sanitarie e devono
possedere i requisiti minimi di cui all'allegato VI.