REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 1982,
            N. 25 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
                               Art. 1.
                      Ambito di applicabilira'
    1.  Fermo  restando  quanto stabilito dalle norme contenute nella
legge  regionale  8 aprile  1982,  n.  25  e  successive modifiche ed
integrazioni  -  di  seguito  denominata  "legge  regionale"  - nelle
procedure   connesse   all'istruttoria   per   la  concessione  e  la
liquidazione  dei  contributi  previsti  in  detta legge regionale si
applicano le norme contenute nel presente regolamento.
    2.  Possono esser ammesse ai benefici della legge regionale anche
le seguenti tipologie commerciali:
      a) farmacie;
      b) imprese petrolifere;
      c) imprese di esportazione e importazione;
      d) discoteche.
                               Art. 2.
                         E s c l u s io n i
    Sono escluse dalle spese ammissibili:
      a) le  spese  concernenti  beni mobili e beni mobili registrati
usati;
      b) le spese accessorie di ogni genere;
      c) le  spese  di  manutenzione  ordinaria  dei locali nei quali
viene esercitata l'attivita' commerciale;
      d) le spese per l'acquisto di locali, quando i contraenti siano
coniugi,  parenti  ed affini entro il secondo grado. Lo stesso limite
si  estende  anche  ai casi di compravendita fra societa' che abbiano
tra  i  legali  rappresentanti  persone  legate dai vincoli familiari
citati;
      e) le spese concernenti programmi d'investimento che riguardino
iniziative per le quali siano previste spese per uffici - di cui alle
lettere  a),  b)  e  c) dell'art. 1, comma 2, della legge regionale -
superiori  al  50%  della  spesa  complessiva prevista, con eccezione
delle imprese di import-export;
      f) le  spese per i programmi d'investimento proposti da imprese
aventi  sede  in  regione  o  fuori  regione  quando  detti programmi
attengano a unita' locali e a succursali situate fuori dal territorio
regionale.
                               Art. 3.
                           Arrotondamento
    1.  Le  spese ammesse a contributo vengono arrotondate al milione
inferiore.
                               Art. 4.
                        Procedura di proroga
    1. Il  termine  di  cui  al  prima  comma dell'art. 6 della legge
regionale puo' essere prorogato, su espressa domanda del beneficiario
del   contributo,   pervenuta   prima   della  scadenza  del  termine
originario,  a fronte di comprovati motivi; la mancata osservanza del
termine  cosi'  prorogato  comporta  la  decadenza dall'ammissione al
contributo.
                               Art. 5.
                    Ammissibilita' dei programmi
    1.  Sono  ammesse alla concessione del contributo, nei limiti del
finanziamento  assegnato,  le  iniziative  che  pur  non  presentando
perfetta  corrispondenza  tra preventivo e consuntivo, risultino aver
realizzato  sostanzialmente il programma d'investimento illustrato al
momento della presentazione della domanda di contributo.
    2.  Tra le spese ammissibili possono essere comprese anche quelle
per  impianti  tecnici,  opere  e  lavori  nonche'  per attrezzature,
purche'   riconducibili   e   direttamente   connesse   ai  programmi
d'investimento   realizzati   in   conformita'  a  quanto  prescritto
dall'art.  1,  comma  2 della legge regionale e comunque rendicontate
contestualmente agli stessi programmi.
                               Art. 6.
                Determinazione dei termini temporali
    1.  I  termini  di  dodici mesi di cui all'art. 3, comma 2, della
legge  regionale  e  di  un  anno di cui all'ultimo comma dell'art. 4
della   legge   regionale  scadono  il  365o  giorno  dalla  data  di
decorrenza.
                               Art. 7.
                    Mancata concessione o revoca
    1.  Se in sede di concessione o di liquidazione del contributo la
spesa  ammissibile  viene  ridotta  al  di  sotto  del  limite di cui
all'art.  3,  comma 1, della legge regionale, il contributo non viene
concesso ovvero viene revocato.
                               Art. 8.
       Obbligo di mantenimento della destinazione commerciale
    1.  L'obbligo  della  destinazione  commerciale di cui all'art. 7
della  legge  regionale deve intendersi riferita all'intero programma
ammesso a contributo e ad ogni parte di esso.
                               Art. 9.
                         Limiti contributivi
    1.  Nel  caso  un'impresa presenti piu' domande di contributo per
diversi  programmi  d'investimento,  questi possono essere finanziati
entro  i  limiti  complessivi  stabiliti  dall'art. 3, comma 1, della
legge regionale.
                              Art. 10.
                         Cumulo contributivo
    1.  Qualora  una  spesa  sia  stata  in parte gia' finanziata con
interventi  in conto capitale o interessi, la residua quota parte non
finanziata   puo'   essere   utilizzata   fino   al  limite  dell'80%
dell'importo totale considerato ammissibile e sempre che l'intervento
agevolativo  complessivo  concesso  non superi i limiti massimi degli
aiuti  stabiliti dal Regolamento approvato con decreto del presidente
della giunta regionale n. 0233/Pres. del 23 giugno 1998.
                              Art. 11.
                          C o n t r o l l o
    1.  La  verifica degli obblighi derivanti dalla legge regionale e
dal presente regolamento viene effettuata con un controllo a campione
su almeno il 10% delle domande ammesse a contributo.
                              Art. 12.
                             Abrogazione
    1.   E'   abrogato  il  Regolamento  approvata  con  decreto  del
presidente della giunta regionale 11 giugno 1987, n. 0225/Pres.
                              Art. 13.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                              ANTONIONE