REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 1982, N. 25 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. Art. 1. Ambito di applicabilira' 1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme contenute nella legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni - di seguito denominata "legge regionale" - nelle procedure connesse all'istruttoria per la concessione e la liquidazione dei contributi previsti in detta legge regionale si applicano le norme contenute nel presente regolamento. 2. Possono esser ammesse ai benefici della legge regionale anche le seguenti tipologie commerciali: a) farmacie; b) imprese petrolifere; c) imprese di esportazione e importazione; d) discoteche. Art. 2. E s c l u s io n i Sono escluse dalle spese ammissibili: a) le spese concernenti beni mobili e beni mobili registrati usati; b) le spese accessorie di ogni genere; c) le spese di manutenzione ordinaria dei locali nei quali viene esercitata l'attivita' commerciale; d) le spese per l'acquisto di locali, quando i contraenti siano coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado. Lo stesso limite si estende anche ai casi di compravendita fra societa' che abbiano tra i legali rappresentanti persone legate dai vincoli familiari citati; e) le spese concernenti programmi d'investimento che riguardino iniziative per le quali siano previste spese per uffici - di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, comma 2, della legge regionale - superiori al 50% della spesa complessiva prevista, con eccezione delle imprese di import-export; f) le spese per i programmi d'investimento proposti da imprese aventi sede in regione o fuori regione quando detti programmi attengano a unita' locali e a succursali situate fuori dal territorio regionale. Art. 3. Arrotondamento 1. Le spese ammesse a contributo vengono arrotondate al milione inferiore. Art. 4. Procedura di proroga 1. Il termine di cui al prima comma dell'art. 6 della legge regionale puo' essere prorogato, su espressa domanda del beneficiario del contributo, pervenuta prima della scadenza del termine originario, a fronte di comprovati motivi; la mancata osservanza del termine cosi' prorogato comporta la decadenza dall'ammissione al contributo. Art. 5. Ammissibilita' dei programmi 1. Sono ammesse alla concessione del contributo, nei limiti del finanziamento assegnato, le iniziative che pur non presentando perfetta corrispondenza tra preventivo e consuntivo, risultino aver realizzato sostanzialmente il programma d'investimento illustrato al momento della presentazione della domanda di contributo. 2. Tra le spese ammissibili possono essere comprese anche quelle per impianti tecnici, opere e lavori nonche' per attrezzature, purche' riconducibili e direttamente connesse ai programmi d'investimento realizzati in conformita' a quanto prescritto dall'art. 1, comma 2 della legge regionale e comunque rendicontate contestualmente agli stessi programmi. Art. 6. Determinazione dei termini temporali 1. I termini di dodici mesi di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale e di un anno di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale scadono il 365o giorno dalla data di decorrenza. Art. 7. Mancata concessione o revoca 1. Se in sede di concessione o di liquidazione del contributo la spesa ammissibile viene ridotta al di sotto del limite di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale, il contributo non viene concesso ovvero viene revocato. Art. 8. Obbligo di mantenimento della destinazione commerciale 1. L'obbligo della destinazione commerciale di cui all'art. 7 della legge regionale deve intendersi riferita all'intero programma ammesso a contributo e ad ogni parte di esso. Art. 9. Limiti contributivi 1. Nel caso un'impresa presenti piu' domande di contributo per diversi programmi d'investimento, questi possono essere finanziati entro i limiti complessivi stabiliti dall'art. 3, comma 1, della legge regionale. Art. 10. Cumulo contributivo 1. Qualora una spesa sia stata in parte gia' finanziata con interventi in conto capitale o interessi, la residua quota parte non finanziata puo' essere utilizzata fino al limite dell'80% dell'importo totale considerato ammissibile e sempre che l'intervento agevolativo complessivo concesso non superi i limiti massimi degli aiuti stabiliti dal Regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0233/Pres. del 23 giugno 1998. Art. 11. C o n t r o l l o 1. La verifica degli obblighi derivanti dalla legge regionale e dal presente regolamento viene effettuata con un controllo a campione su almeno il 10% delle domande ammesse a contributo. Art. 12. Abrogazione 1. E' abrogato il Regolamento approvata con decreto del presidente della giunta regionale 11 giugno 1987, n. 0225/Pres. Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. ANTONIONE