Art. 2. 1. In base alle caratteristiche della produzione agricola e zootecnica regionale sono individuati i seguenti settori produttivi omogenei e conseguentemente i corrispondenti sottocomitati: 1) carni: bovini, suini; 2) latte, formaggi e latticini di vacca; 3) zootecnia minore: avicunicoli, ovi-caprini (latte e carne), apicoltura, ecc.; 4) cereali e oleaginose: frumento tenero e granoturco, frumento duro, riso, ecc.; soja, girasole, colza, ecc.; 5) uva da vino e olio; 6) patate; 7) piante vive e prodotti della floricoltura; piante utilizzate principalmente in profumeria, medicina, ecc.; 8) sementi. 2. Le riunioni dei sottocomitati sono convocate su richiesta almeno di un'Associazione appartenente al settore interessato. La convocazione puo' essere effettuata, a richiesta, dalla segreteria del comitato e di essa deve essere data comunicazione al presidente. 3. I pareri di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge regionale n. 28/1981 assunti dai sottocomitati devono essere convalidati in sede di comitato. 4. Alle riunioni dei sottocomitati possono partecipare rappresentati delle organizzazioni professionali e cooperative, a cui l'invito e' trasmesso per conoscenza.