Art. 2.
    1.  In  base  alle  caratteristiche  della  produzione agricola e
zootecnica  regionale  sono individuati i seguenti settori produttivi
omogenei e conseguentemente i corrispondenti sottocomitati:
      1) carni: bovini, suini;
      2) latte, formaggi e latticini di vacca;
      3)  zootecnia minore: avicunicoli, ovi-caprini (latte e carne),
apicoltura, ecc.;
      4) cereali e oleaginose: frumento tenero e granoturco, frumento
duro, riso, ecc.; soja, girasole, colza, ecc.;
      5) uva da vino e olio;
      6) patate;
      7) piante vive e prodotti della floricoltura; piante utilizzate
principalmente in profumeria, medicina, ecc.;
      8) sementi.
    2.  Le  riunioni  dei  sottocomitati  sono convocate su richiesta
almeno  di  un'Associazione  appartenente  al settore interessato. La
convocazione  puo'  essere  effettuata, a richiesta, dalla segreteria
del comitato e di essa deve essere data comunicazione al presidente.
    3.  I  pareri  di  cui  all'art.  6,  ultimo  comma,  della legge
regionale   n.   28/1981  assunti  dai  sottocomitati  devono  essere
convalidati in sede di comitato.
    4.   Alle   riunioni   dei   sottocomitati   possono  partecipare
rappresentati delle organizzazioni professionali e cooperative, a cui
l'invito e' trasmesso per conoscenza.