Art. 4.
    1.  I componenti il comitato regionale decadono dalla loro carica
quando:
      a) non  intervengano,  senza  giustificato motivo, a tre sedute
consecutive del comitato;
      b) venga  revocato  il  riconoscimento  della  associazione  in
rappresentanza della quale sono stati designati;
      c) vi  sia  richiesta  motivata,  da  parte dell'associazione o
dell'organizzazione   professionale   o   cooperativa  che  li  aveva
designati.