Art. 4. 1. I componenti il comitato regionale decadono dalla loro carica quando: a) non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del comitato; b) venga revocato il riconoscimento della associazione in rappresentanza della quale sono stati designati; c) vi sia richiesta motivata, da parte dell'associazione o dell'organizzazione professionale o cooperativa che li aveva designati.