Art. 5. 1. Il comitato regionale deve riunirsi almeno tre volte all'anno. 2. La convocazione avviene: a) per iniziativa del presidente; b) a richiesta motivata di almeno un componente del comitato; c) a richiesta del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente in materia di agricoltura. 3. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma precedente, il presidente deve disporre la convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. 4. Le convocazioni sono disposte dal presidente del comitato e comunicate ai componenti mediante lettera raccomandata o fax almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. 5. In casi di particolare motivata urgenza, i membri del comitato possono essere convocati telegraficamente o via fax con preavviso non inferiore a tre giorni. 6. In ogni caso, l'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, gli argomenti posti all'ordine del giorno.