Art. 5.
    1. Il comitato regionale deve riunirsi almeno tre volte all'anno.
    2. La convocazione avviene:
      a) per iniziativa del presidente;
      b) a richiesta motivata di almeno un componente del comitato;
      c) a   richiesta   del  presidente  della  giunta  regionale  o
dell'assessore competente in materia di agricoltura.
    3.  Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma precedente,
il  presidente  deve  disporre la convocazione entro dieci giorni dal
ricevimento della richiesta.
    4.  Le  convocazioni  sono disposte dal presidente del comitato e
comunicate  ai  componenti mediante lettera raccomandata o fax almeno
quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
    5. In casi di particolare motivata urgenza, i membri del comitato
possono essere convocati telegraficamente o via fax con preavviso non
inferiore a tre giorni.
    6.  In  ogni  caso,  l'avviso  di  convocazione  deve indicare il
giorno,  l'ora  ed  il  luogo  della  riunione,  gli  argomenti posti
all'ordine del giorno.