Art. 6. 1. Il comitato puo' riunirsi in prima convocazione e, a distanza di un'ora, in seconda convocazione. 2. Le riunioni del comitato sono valide, in prima convocazione, quando e' presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quarto dei componenti aventi voto deliberativo. 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi voto deliberativo, restando esclusa ogni possibilita' di delega. 4. Le votazioni sono effettuate per alzata di mano. Possono essere effettuate votazioni a scrutinio segreto, quando lo richiedano almeno tre componenti con voto deliberativo presenti alla riunione.