Art. 6.
    1.  Il comitato puo' riunirsi in prima convocazione e, a distanza
di un'ora, in seconda convocazione.
    2.  Le  riunioni del comitato sono valide, in prima convocazione,
quando   e'   presente  la maggioranza  dei  componenti  aventi  voto
deliberativo e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un
quarto dei componenti aventi voto deliberativo.
    3.  Le  deliberazioni  sono  adottate  a maggioranza assoluta dei
presenti aventi voto deliberativo, restando esclusa ogni possibilita'
di delega.
    4. Le  votazioni  sono  effettuate  per  alzata  di mano. Possono
essere effettuate votazioni a scrutinio segreto, quando lo richiedano
almeno tre componenti con voto deliberativo presenti alla riunione.