Art. 7.
    1.  Il  comitato regionale puo' decidere di nominare, nell'ambito
dei  sottocomitati  di settore, una o piu' commissioni o relatori per
svolgere  compiti  particolari  o  approfondire  questioni  attinenti
l'attivita' del comitato stesso.
    2.  Il  presidente puo' inoltre richiedere, sentito il comitato e
per  problemi  specifici,  il parere di esperti, esterni al comitato,
nonche'   invitare   alle   riunioni   del   comitato  rappresentanti
dell'amministrazione  pubblica  (Stato,  regioni, province, comunita'
montane,  comuni),  qualora la trattazione degli argomenti all'ordine
del  giorno rivesta particolare rilevanza nel quadro della produzione
agricola del rispettivo territorio.
    3. La partecipazione degli esperti e dei rappresentanti di cui al
comma precedente deve avvenire senza oneri per la Regione.