Art. 7. 1. Il comitato regionale puo' decidere di nominare, nell'ambito dei sottocomitati di settore, una o piu' commissioni o relatori per svolgere compiti particolari o approfondire questioni attinenti l'attivita' del comitato stesso. 2. Il presidente puo' inoltre richiedere, sentito il comitato e per problemi specifici, il parere di esperti, esterni al comitato, nonche' invitare alle riunioni del comitato rappresentanti dell'amministrazione pubblica (Stato, regioni, province, comunita' montane, comuni), qualora la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno rivesta particolare rilevanza nel quadro della produzione agricola del rispettivo territorio. 3. La partecipazione degli esperti e dei rappresentanti di cui al comma precedente deve avvenire senza oneri per la Regione.