Art. 8.
    1.  Per  ogni  riunione  del comitato deve essere redatto, a cura
della segreteria, apposito verbale, nel quale devono essere indicati:
      a) gli argomenti all'ordine del giorno;
      b) i nominativi dei presenti;
      c) il sunto della discussione;
      d) i pareri e le deliberazioni adottate;
      e) la maggioranza con la quale i pareri e le deliberazioni sono
stati adottati.
    2.  Qualora  i pareri e le deliberazioni non siano stati adottati
all'unanimita',  devono  essere  riportate sul verbale le motivazioni
dei voti contrari e delle astensioni.
    3.  A  richiesta dei componenti del comitato, ivi compresi quelli
non  aventi  voto  deliberativo,  possono  essere allegati ai verbali
delle  sedute memorie, osservazioni e motivazioni a supporto dei voti
espressi rese per iscritto dal componente interessato.
    4.  Il  verbale  di  ciascuna  seduta e' letto ed approvato nella
seduta  immediatamente  successiva  e  deve  essere  sottoscritto dal
presidente  del  comitato  e dal collaboratore regionale che regge la
segreteria. Gli originali dei verbali, debitamente sottoscritti, sono
conservati dalla segreteria del comitato.