Art. 8. 1. Per ogni riunione del comitato deve essere redatto, a cura della segreteria, apposito verbale, nel quale devono essere indicati: a) gli argomenti all'ordine del giorno; b) i nominativi dei presenti; c) il sunto della discussione; d) i pareri e le deliberazioni adottate; e) la maggioranza con la quale i pareri e le deliberazioni sono stati adottati. 2. Qualora i pareri e le deliberazioni non siano stati adottati all'unanimita', devono essere riportate sul verbale le motivazioni dei voti contrari e delle astensioni. 3. A richiesta dei componenti del comitato, ivi compresi quelli non aventi voto deliberativo, possono essere allegati ai verbali delle sedute memorie, osservazioni e motivazioni a supporto dei voti espressi rese per iscritto dal componente interessato. 4. Il verbale di ciascuna seduta e' letto ed approvato nella seduta immediatamente successiva e deve essere sottoscritto dal presidente del comitato e dal collaboratore regionale che regge la segreteria. Gli originali dei verbali, debitamente sottoscritti, sono conservati dalla segreteria del comitato.