Art. 9.
    1.  Ai  componenti  il comitato regionale spettano i compensi e i
rimborsi  di  cui  alla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49, come
modificata dalla legge regionale 18 marzo 1985, n. 8.
    2.  Ai  fini  della  liquidazione del rimborso delle spese vive i
componenti  del  comitato  devono  fare  pervenire  la documentazione
necessaria  alla  segreteria  del  comitato entro trenta giorni dalla
seduta cui le spese si riferiscono.