Art. 5.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  interventi  finanziari previsti dalla presente legge si
provvede  mediante  l'istituzione,  nel  bilancio  della Regione, dei
seguenti capitoli:
      a) "Fondo  per  contributi  a  spese  di  investimento  per  lo
sviluppo  delle  strutture  universitarie  e  del diritto allo studio
universitario";
      b) "Contributi  per  spese  di  funzionamento  e  di  attivita'
dell'osservatorio  regionale  per l'Universita' e per il diritto allo
studio universitario".
    2. Lo stanziamento del capitolo a), in termini di competenza e di
cassa,  e'  stabilito per l'anno 1999 in lire 20 miliardi, per l'anno
2000 in lire 20 miliardi, per l'anno 2001 in lire 25 miliardi; per la
parte   residua   di   40   miliardi   si   provvedera'  in  sede  di
predisposizione dei bilanci 2002, 2003.
    3. Lo stanziamento del capitolo b), in termini di competenza e di
cassa,  e'  stabilito,  per l'anno 1999, in lire 500 milioni; per gli
esercizi  successivi  all'anno 1999 lo stanziamento e' definito con i
bilanci di previsione della Regione.
    4.   Alla   copertura  finanziaria  degli  oneri  necessari  alle
attivita'  descritte  dal  capitolo  "Fondo per contributi a spese di
investimento  per  lo  sviluppo  delle  strutture universitarie e del
diritto  allo  studio  universitario",  si  provvede con prelievo dal
capitolo  27170  per  gli  anni 1999, 2000, 2001, Per gli anni 2002 e
2003  si  provvedera'  in  sede di approvazione dei relativi bilanci,
assicurando la copertura finanziaria mediante stipulazione di mutui.
    5.   Alla   copertura  finanziaria  degli  oneri  necessari  alle
attivita'   descritte   dal   capitolo   "Contributi   per  spese  di
funzionamento   e   di   attivita'  dell'osservatorio  regionale  per
l'Universita' e il diritto allo studio universitario" si provvede con
prelievo  dal  capitolo  15910  del bilancio della Regione per l'anno
1999.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 18 novembre 1999

                                GHIGO