Art. 5. Norma finanziaria 1. Agli interventi finanziari previsti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nel bilancio della Regione, dei seguenti capitoli: a) "Fondo per contributi a spese di investimento per lo sviluppo delle strutture universitarie e del diritto allo studio universitario"; b) "Contributi per spese di funzionamento e di attivita' dell'osservatorio regionale per l'Universita' e per il diritto allo studio universitario". 2. Lo stanziamento del capitolo a), in termini di competenza e di cassa, e' stabilito per l'anno 1999 in lire 20 miliardi, per l'anno 2000 in lire 20 miliardi, per l'anno 2001 in lire 25 miliardi; per la parte residua di 40 miliardi si provvedera' in sede di predisposizione dei bilanci 2002, 2003. 3. Lo stanziamento del capitolo b), in termini di competenza e di cassa, e' stabilito, per l'anno 1999, in lire 500 milioni; per gli esercizi successivi all'anno 1999 lo stanziamento e' definito con i bilanci di previsione della Regione. 4. Alla copertura finanziaria degli oneri necessari alle attivita' descritte dal capitolo "Fondo per contributi a spese di investimento per lo sviluppo delle strutture universitarie e del diritto allo studio universitario", si provvede con prelievo dal capitolo 27170 per gli anni 1999, 2000, 2001, Per gli anni 2002 e 2003 si provvedera' in sede di approvazione dei relativi bilanci, assicurando la copertura finanziaria mediante stipulazione di mutui. 5. Alla copertura finanziaria degli oneri necessari alle attivita' descritte dal capitolo "Contributi per spese di funzionamento e di attivita' dell'osservatorio regionale per l'Universita' e il diritto allo studio universitario" si provvede con prelievo dal capitolo 15910 del bilancio della Regione per l'anno 1999. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 18 novembre 1999 GHIGO