Art. 5. Autorizzazione di spesa e norma finanziaria 1. E' autorizzata nel quadriennio 1999-2002 la spesa complessiva di L. 600.000.000 per gli interventi previsti all'art. 1 nella misura di L. 150.000.000 per ogni anno finanziario. 2. Agli oneri di spesa di cui al comma precedente per l'esercizio 1999 si fa fronte mediante la seguente variazione di bilancio per conpetenza e cassa di analogo importo: In diminuzione: cap. 50000 - Fondo globale finanziamento spese adempimento funzioni normali (spese correnti, articoli 38 e 87, legge regionale n. 28/1977) .................................. L. 150.000.000 n aumento di nuova istituzione: cap. 00987 - Interventi finalizzati a salvare la memoria delle stragi nazifasciste .......................L. 150.000.000 3. Agli oneri di spesa per i successivi esercizi si provvedera' con le relative leggi di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 10 novembre 1999 Marcucci (incaricata con D.P.G.R. n. 221/15.6.1995) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 12 ottobre 1999 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 5 novembre 1999.