Art. 2.
    Dopo  il numero 1.9. dell'allegato al decreto del presidene della
giunta  provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche,
e' aggiunto il seguente numero 1.10.:
      "1.10.  Profilo  professionale  per  l'attivita'  del movimento
terra:
        a)  campo  pefessionale: lavoro di movimento terra, trasporto
compreso   o   escluso:   esecuzione   di  drenaggi  e  di  opere  di
rinverdimento; esecuzione di lavori di demolizione.
        b)    applicazioni   e   tecniche:   scavo   e   riempimento;
puntellamento  di  fossi,  trincee  e  scavi  di  fondazione, nonche'
costipamento  del  terreno,  costruzione  di  sottofondi  in ghiaia e
pietrisco;  costruzione  di canali di drenaggio; costruzione di opere
murarie  (muri  ciclopici  e  muri con elementi prefabbricati); sparo
mine.
        c)  cognizioni  nelle  seguenti materie: plaminetrie, piante,
profili  longitudinali e trasversali di semplici costruzioni stradali
ed  altri  lavori  di  sterro;  disposizioni  inerenti  alle  gare di
appalto;  misure  precauzionali durante i lavori di scavo; drenaggio;
lavori  di demolizione; allestimento e gestione del cantiere; impiego
e  manutenzione  di  macchine  edili,  attrezzi  ed utensili; calcolo
tecnico-professionale;  norme  in  materia  di  tutela dell'ambiente,
prevenzione degli infortuni, tutela e sicurezza sul lavoro".
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
      Bolzano, 30 settembre 1999.
DURNWALDER  Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  15 ottobre 1999,
registro n. 1, foglio n. 40.