Art. 2. Dopo il numero 1.9. dell'allegato al decreto del presidene della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente numero 1.10.: "1.10. Profilo professionale per l'attivita' del movimento terra: a) campo pefessionale: lavoro di movimento terra, trasporto compreso o escluso: esecuzione di drenaggi e di opere di rinverdimento; esecuzione di lavori di demolizione. b) applicazioni e tecniche: scavo e riempimento; puntellamento di fossi, trincee e scavi di fondazione, nonche' costipamento del terreno, costruzione di sottofondi in ghiaia e pietrisco; costruzione di canali di drenaggio; costruzione di opere murarie (muri ciclopici e muri con elementi prefabbricati); sparo mine. c) cognizioni nelle seguenti materie: plaminetrie, piante, profili longitudinali e trasversali di semplici costruzioni stradali ed altri lavori di sterro; disposizioni inerenti alle gare di appalto; misure precauzionali durante i lavori di scavo; drenaggio; lavori di demolizione; allestimento e gestione del cantiere; impiego e manutenzione di macchine edili, attrezzi ed utensili; calcolo tecnico-professionale; norme in materia di tutela dell'ambiente, prevenzione degli infortuni, tutela e sicurezza sul lavoro". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 30 settembre 1999. DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1999, registro n. 1, foglio n. 40.