Art. 2.
                   Ambiti territoriali e parametri
    1. La piena autonomia e la personalita' giuridica e' riconosciuta
alle  istituzioni  scolastiche  che  raggiungono  dimensioni idonee a
garantire   l'equilibrio   ottimale   tra  domanda  di  istruzione  e
organizzazione  dell'offerta  formativa.  A tal fine sono definiti, a
norma del comma 6 del presente articolo, degli ambiti territoriali di
ampiezza  differenziata  a secondo del grado di istruzione, nei quali
va   assicurata   la   permanenza  e  la  stabilita'  delle  suddette
istituzioni    scolastiche,    con    particolare    riguardo    alle
caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socioculturali
del    territorio,   nonche'   alla   sua   organizzazione   politico
amministrativa.
    2.  Per  ambito  territoriale si intende un'area nella quale sono
localizzate  strutture  o  servizi  scolastici  e  relativo bacino di
utenza,  in  grado  di sostenere efficacemente una o piu' istituzioni
scolastiche  autonome.  Per  ogni  ordine  e  grado  di  scuola  sono
individuati  ambiti  territoriali  differenziati  tenendo  conto  del
seguenti criteri;
      a) per  la scuola primaria e secondaria di primo grado l'ambito
territoriale  e'  costituito normalmente da un territorio coincidente
con  un'area  comunale,  sovracomunale  o subcomunale in relazione al
numero delle scuole esistenti;
      b) per  gli  istituti  secondari  di secondo grado le zone sono
normalmente di dimensione comprensoriale o di valle ed estese fino ad
un unico ambito provinciale per gli indirizzi di studio non diffusi.
    Ai fini dell'individuazione degli ambiti territoriali va altresi'
tenuto   conto  della  eventuale  collaborazione  degli  enti  locali
interessati   a   gestire   efficacemente  i  servizi  scolastici  di
competenza.
    3. Ai  fini  del  conseguimento  della  piena  autonomia  e della
personalita'  giuridica  le  dimensioni  ottimali  delle  istituzioni
scolastiche sono definite secondo i seguenti parametri dimensionali e
requisiti:
      a) per   l'acquisizione   o   mantenimento  della  personalita'
giuridica  gli  istituti  di  istruzione  devono  avere, di norma, un
numero di alunni, consolidato e prevedibilmente stabile, compreso fra
le 400 e le 900 unita';
      b) per  ogni  istituzione  scolastica la dimensione ottimale e'
definita  tenendo  in  considerazione le caratteristiche dei relativi
ambiti  territoriali  e in relazione alla complessita' della gestione
ed  organizzazione  didattica,  con riguardo anche alla pluralita' di
ordini e gradi di scuole esistenti nella medesima istituzione.
    4.  Possibili  deroghe  ai  parametri  minimi predefiniti possono
essere  operate  in  presenza  di  minoranze etnico linguistiche o di
particolari condizioni di isolamento territoriale nonche' in presenza
di   altipiani  sede  di  integrate  comunita'  sociali;  deroghe  ai
parametri   massimi   possono  avvenire  in  aree  ad  alta  densita'
demografica ed elevata frequenza scolastica, con particolare riguardo
agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
    5.  Il  dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche si
realizza, di norma, attraverso interventi di unificazione fra diverse
sedi  scolastiche;  sono  possibili unificazioni in senso orizzontale
fra  scuole  dello  stesso ordine e grado o in senso verticale con la
costituzione  di  istituti  comprensivi,  a  seconda  delle  esigenze
educative  del territorio. Nelle aree ove sia individuabile un bacino
di  utenza  unitario  fra  scuola elementare e media vengono di norma
costituiti istituti comprensivi di scuola elementare e media; in zone
particolarmente  isolate  o  con  presenza  di minoranze linguistiche
possono  essere  costituiti  istituti  comprensivi  di  ogni ordine e
grado.  La provincia favorisce altresi', in territori coincidenti con
un'intera valle o comprensorio, la costituzione di istituti secondari
di   secondo  grado  comprensivi  di  diversi  ordini,  tipologie  ed
indirizzi  di  scuola anche allo scopo di meglio coordinare l'offerta
scolastica.
    6. Il  quadro  provinciale  dell'offerta scolastica definisce gli
ambiti  territoriali  di  cui  al  presente  articolo,  le specifiche
modalita'  applicative  rispettive  ai  parametri  dimensionali  e le
relative deroghe.