Art. 2. Ambiti territoriali e parametri 1. La piena autonomia e la personalita' giuridica e' riconosciuta alle istituzioni scolastiche che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa. A tal fine sono definiti, a norma del comma 6 del presente articolo, degli ambiti territoriali di ampiezza differenziata a secondo del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilita' delle suddette istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socioculturali del territorio, nonche' alla sua organizzazione politico amministrativa. 2. Per ambito territoriale si intende un'area nella quale sono localizzate strutture o servizi scolastici e relativo bacino di utenza, in grado di sostenere efficacemente una o piu' istituzioni scolastiche autonome. Per ogni ordine e grado di scuola sono individuati ambiti territoriali differenziati tenendo conto del seguenti criteri; a) per la scuola primaria e secondaria di primo grado l'ambito territoriale e' costituito normalmente da un territorio coincidente con un'area comunale, sovracomunale o subcomunale in relazione al numero delle scuole esistenti; b) per gli istituti secondari di secondo grado le zone sono normalmente di dimensione comprensoriale o di valle ed estese fino ad un unico ambito provinciale per gli indirizzi di studio non diffusi. Ai fini dell'individuazione degli ambiti territoriali va altresi' tenuto conto della eventuale collaborazione degli enti locali interessati a gestire efficacemente i servizi scolastici di competenza. 3. Ai fini del conseguimento della piena autonomia e della personalita' giuridica le dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche sono definite secondo i seguenti parametri dimensionali e requisiti: a) per l'acquisizione o mantenimento della personalita' giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, un numero di alunni, consolidato e prevedibilmente stabile, compreso fra le 400 e le 900 unita'; b) per ogni istituzione scolastica la dimensione ottimale e' definita tenendo in considerazione le caratteristiche dei relativi ambiti territoriali e in relazione alla complessita' della gestione ed organizzazione didattica, con riguardo anche alla pluralita' di ordini e gradi di scuole esistenti nella medesima istituzione. 4. Possibili deroghe ai parametri minimi predefiniti possono essere operate in presenza di minoranze etnico linguistiche o di particolari condizioni di isolamento territoriale nonche' in presenza di altipiani sede di integrate comunita' sociali; deroghe ai parametri massimi possono avvenire in aree ad alta densita' demografica ed elevata frequenza scolastica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 5. Il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche si realizza, di norma, attraverso interventi di unificazione fra diverse sedi scolastiche; sono possibili unificazioni in senso orizzontale fra scuole dello stesso ordine e grado o in senso verticale con la costituzione di istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio. Nelle aree ove sia individuabile un bacino di utenza unitario fra scuola elementare e media vengono di norma costituiti istituti comprensivi di scuola elementare e media; in zone particolarmente isolate o con presenza di minoranze linguistiche possono essere costituiti istituti comprensivi di ogni ordine e grado. La provincia favorisce altresi', in territori coincidenti con un'intera valle o comprensorio, la costituzione di istituti secondari di secondo grado comprensivi di diversi ordini, tipologie ed indirizzi di scuola anche allo scopo di meglio coordinare l'offerta scolastica. 6. Il quadro provinciale dell'offerta scolastica definisce gli ambiti territoriali di cui al presente articolo, le specifiche modalita' applicative rispettive ai parametri dimensionali e le relative deroghe.