Art. 2. Ordinamento del personale 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e regolamenti regionali regolanti istituti contrattuali del personale dipendente dalla Regione: a) legge regionale 9 marzo 1973, n. 16 recante: "Personale in servizio' presso la Regione per la prima costituzione degli uffici regionali"; b) legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, recante: "Stato giuridico, trattamento economico ed inquadramento in ruolo del personale della Regione"; c) regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16, recante: "Norme di esecuzione delle disposizioni sullo svolgimento dei concorsi d'accesso alle qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33"; d) legge regionale 7 aprile 1977, n. 16, recante: "Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali"; e) legge regionale 28 marzo 1978, n. 9, recante: "Modifiche alla dotazione organica del personale regionale"; f) legge regionale 28 marzo 1978, n. 10, recante: "Abrogazione del terzo comma dell'art. 7 della legge regionale recante modifiche alla dotazione organica del personale regionale, approvata dal consiglio regionale il 20 febbraio 1978"; g) legge regionale 10 aprile 1978, n. 17, recante: "Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33"; h) legge regionale 17 aprile 1978, n. 19, recante: "Modificazioni ad alcuni articoli del titolo II, capo II, della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, recante norme sulla costituzione del rapporto di impiego"; i) legge regionale 25 agosto 1978, n. 50, recante: "Modificazioni al regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16 recante norme di esecuzione delle disposizioni sullo svolgimento dei concorsi di accesso alle qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 in conseguenza della entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19"; l) legge regionale 7 dicembre 1978, n. 67, recante: "Interpretazione autentica della legge regionale 10 aprile 1978 n. 17"; m) legge regionale 2 maggio 1979, n. 18, recante: "Integrazione all'art. 6 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 9 concernente: Modifiche alla dotazione organica del personale regionale"; n) legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, recante: "Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario"; o) legge regionale 22 agosto 1979, n. 46, recante: "Norme per la definitiva assegnazione agli uffici regionali e agli enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641"; p) legge regionale 6 dicembre 1979, n. 63, recante: "Erogazione di una somma una tantum ai dipendenti regionali"; q) legge regionale 8 aprile 1980, n. 27, recante: "Disposizioni concernenti il personale da comandare in servizio in Valnerina a seguito degli eventi sismici del settembre 1979"; r) legge regionale 20 maggio 1980, n. 47, recante: "Modifiche alle leggi regionali 9 agosto 1973, n. 33, 21 gennaio 1976, n. 7 e 28 marzo 1978, n. 9"; s) legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, recante: "Istituzione delle graduatorie uniche regionali per l'immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1o giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni"; t) legge regionale 28 maggio 1980, n. 58, recante: "Trattamento economico dei dipendenti regionali"; u) legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10, recante: "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario per il triennio 1979/1981. Modifiche e integrazioni delle leggi regionali 9 agosto 1973, n. 33 e 15 giugno 1979, n. 26"; v) legge regionale 16 maggio 1981, n. 28, recante: "Utilizzazione delle graduatorie uniche regionali istituite con la legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, concernente norme in materia di occupazione giovanile"; z) legge regionale 1o luglio 1981, n. 36, recante: "Proroga contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 27, recante disposizioni concernenti il personale da comandare in servizio in Valnerina a seguito degli eventi sismici del settembre 1979"; aa) legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, recante: "Norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli altri enti disciolti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e delle leggi numeri 641/1978, 386/1974 e 349/1977"; bb) regolamento regionale 23 febbraio 1982, n. 1, recante: "Norme per il reclutamento di personale con peculiari professionalita' mediante le speciali procedure previste dall'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10"; cc) legge regionale 7 giugno 1982, n. 30, recante: "Istituzione di un ruolo speciale transitorio"; dd) legge regionale 24 agosto 1982, n. 42, recante: "Norme integrative della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, recante norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli enti disciolti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e delle leggi numeri 641/1976, 386/1974 e 349/1977"; ee) legge regionale 17 agosto 1983, n. 35, recante: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 29 maggio 1980, n. 62 recante modificazione della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, sull'ordinamento degli uffici regionali"; ff) legge regionale 2 maggio 1984, n. 24, recante: "Contributo annuale per le attivita' del Circolo aziendale della Regione dell'Umbria (CARU)"; gg) regolamento regionale 13 novembre 1984, n. 8, recante: "Norme di attuazione dell'art. 14 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, sulle assunzioni a tempo determinato"; hh) legge regionale 11 marzo 1985, n. 8, recante: "Ulteriore integrazione della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, recante norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli altri enti disciolti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e delle leggi numeri 641/1978, 386/1974 e 349/1977"; ii) legge regionale 26 aprile 1985, n. 31 recante: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali"; ll) legge regionale 23 gennaio 1986, n. 7, recante: "Proroga del termine di cui al settimo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30, recante norme per la istituzione di un ruolo regionale speciale transitorio"; mm) legge regionale 2 aprile 1986, n. 13, recante: "Attribuzione al personale dell'E.S.A.U. dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione. Iscrizione del personale dell'ente medesimo alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L., ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza"; nn) legge regionale 23 giugno 1986, n. 25, recante: "Integrazione delle norme per il reclutamento di personale con peculiari professionalita' mediante le speciali procedure previste dall'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10"; oo) legge regionale 21 gennaio 1987, n. 3, recante: "Ulteriori modificazioni ed integrazione della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali"; pp) legge regionale 21 gennaio 1987, n. 7, recante: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30 recante norme per la istituzione di un ruolo regionale speciale transitorio"; qq) legge regionale 14 aprile 1987, n. 21, recante: "Modificazioni dell'art. 37 - recante commissione per i provvedimenti disciplinari - della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33"; rr) legge regionale 18 novembre 1987, n. 53, recante: "Modificazione della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, recante: "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti publici non economici da essa dipendenti per il periodo 1982/1984. Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali numeri 33/1973, 26/1979 e 10/1981 "; ss) legge regionale 25 febbraio 1988, n. 4, recante: "Art. 100 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33. Miglioramenti economici al personale regionale per il periodo tra la data di scadenza delle norme sul trattamento economico di cui alla predetta legge n. 33/1973 e quella coperta con la legge regionale 7 aprile 1977, n. 16"; tt) legge regionale 29 giugno 1988, n. 18, recante: "Integrazione della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30, modificata con leggi regionali 23 gennaio 1986, n. 7 e 21 gennaio 1987, n. 7 istitutiva di un ruolo speciale transitorio"; uu) legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, recante: "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo regionale relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1985/1987. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46"; vv) legge regionale 1o settembre 1988, n. 40, recante: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali"; zz) legge regionale 10 gennaio 1989, n. 1, recante: "Modificazioni della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27. Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti per il periodo 1985/1987. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46"; aaa) legge regionale 25 gennaio 1989, n. 8, recante: "Ulteriore integrazione della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33. Stato giuridico, trattamento economico ed inquadramento in ruolo del personale della Regione"; bbb) legge regionale 2 maggio 1989, n. 15, recante: Modificazione della legge regionale 1o settembre 1988, n. 40, modificativa ed integrativa della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali"; ccc) legge regionale 25 agosto 1989, n. 31, recante: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali"; ddd) legge regionale 28 novembre 1989, n. 39, recante: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali"; eee) legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1, recante: "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale ad esaurimento ex legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 e del personale del ruolo speciale transitorio ex legge regionale 7 giugno 1982, n. 30. Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 e della legge regionale 1o settembre 1988, n. 40"; fff) legge regionale 28 dicembre 1990, n. 47, recante: "Determinazione dei coefficienti dell'indennita' di funzione da attribuire alle qualifiche dirigenziali in applicazione dell'art. 36 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 23. Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990"; ggg) legge regionale 11 dicembre 1991, n. 31, recante: "Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato"; hhh) legge regionale 26 novembre 1996, n. 28, recante: "Proroga dei contratti a tempo determinato di cui alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 31". 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) gli articoli dall'1 al 22 e dall'art. 31 all'art. 51 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, recante: "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti per il periodo 1982/1984. Modificazioni e integrazioni delle leggi nn. 33/1973, 26/1979 e 10/1981"; b) la legge regionale 17 aprile 1990, n. 23, recante: "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti, in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990" ad esclusione dell'art. 22, relativo alla disciplina della mobilita'.