Art. 2.
                      Ordinamento del personale
    1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge sono
abrogate le seguenti leggi e regolamenti regionali regolanti istituti
contrattuali del personale dipendente dalla Regione:
      a) legge  regionale  9 marzo 1973, n. 16 recante: "Personale in
servizio'  presso  la  Regione per la prima costituzione degli uffici
regionali";
      b) legge  regionale  9  agosto  1973,  n.  33,  recante: "Stato
giuridico,  trattamento  economico  ed  inquadramento  in  ruolo  del
personale della Regione";
      c) regolamento  regionale 23 marzo 1976, n. 16, recante: "Norme
di  esecuzione  delle  disposizioni  sullo  svolgimento  dei concorsi
d'accesso  alle  qualifiche  funzionali di cui alla legge regionale 9
agosto 1973, n. 33";
      d) legge   regionale   7   aprile   1977,   n.   16,   recante:
"Miglioramenti  economici  in  attesa  dell'applicazione dell'accordo
contrattuale nazionale dei dipendenti regionali";
      e) legge  regionale  28  marzo  1978, n. 9, recante: "Modifiche
alla dotazione organica del personale regionale";
      f) legge  regionale 28 marzo 1978, n. 10, recante: "Abrogazione
del  terzo comma dell'art.  7 della legge regionale recante modifiche
alla  dotazione  organica  del  personale  regionale,  approvata  dal
consiglio regionale il 20 febbraio 1978";
      g) legge  regionale  10 aprile 1978, n. 17, recante: "Modifiche
alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33";
      h) legge   regionale   17   aprile   1978,   n.   19,  recante:
"Modificazioni ad alcuni articoli del titolo II, capo II, della legge
regionale  9 agosto 1973, n. 33, recante norme sulla costituzione del
rapporto di impiego";
      i) legge    regionale   25 agosto   1978,   n.   50,   recante:
"Modificazioni  al regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16 recante
norme di esecuzione delle disposizioni sullo svolgimento dei concorsi
di  accesso  alle  qualifiche  funzionali di cui alla legge regionale
9 agosto  1973,  n.  33  in conseguenza della entrata in vigore della
legge regionale 17 aprile 1978, n. 19";
      l) legge   regionale   7 dicembre   1978,   n.   67,   recante:
"Interpretazione  autentica  della  legge regionale 10 aprile 1978 n.
17";
      m) legge regionale 2 maggio 1979, n. 18, recante: "Integrazione
all'art.   6  della  legge regionale 28 marzo 1978, n. 9 concernente:
Modifiche alla dotazione organica del personale regionale";
      n) legge   regionale   15   giugno   1979,   n.   26,  recante:
"Disposizioni   sull'ordinamento   dei   livelli   funzionali  e  sul
trattamento  giuridico  ed  economico  dei  dipendenti  regionali, in
attuazione  dell'accordo  relativo  al  contratto  nazionale  per  il
personale delle regioni a statuto ordinario";
      o) legge  regionale  22 agosto 1979, n. 46, recante: "Norme per
la  definitiva  assegnazione agli uffici regionali e agli enti locali
del  personale  messo  a disposizione della Regione in attuazione del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616 e
della legge 21 ottobre 1978, n. 641";
      p) legge regionale 6 dicembre 1979, n. 63, recante: "Erogazione
di una somma una tantum ai dipendenti regionali";
      q) legge regionale 8 aprile 1980, n. 27, recante: "Disposizioni
concernenti  il  personale  da  comandare  in servizio in Valnerina a
seguito degli eventi sismici del settembre 1979";
      r) legge  regionale  20 maggio 1980, n. 47, recante: "Modifiche
alle  leggi  regionali  9 agosto 1973, n. 33, 21 gennaio 1976, n. 7 e
28 marzo 1978, n. 9";
      s) legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, recante: "Istituzione
delle  graduatorie  uniche  regionali  per  l'immissione in ruolo dei
giovani  assunti  ai  sensi  dell'art.   26 e seguenti della legge 1o
giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni";
      t) legge regionale 28 maggio 1980, n. 58, recante: "Trattamento
economico dei dipendenti regionali";
      u) legge  regionale  26  febbraio  1981, n. 10, recante: "Norme
sullo  stato  giuridico  e  sul  trattamento economico dei dipendenti
regionali   in   applicazione   dell'accordo  relativo  al  contratto
nazionale  per  il personale delle regioni a statuto ordinario per il
triennio  1979/1981. Modifiche e integrazioni delle leggi regionali 9
agosto 1973, n. 33 e 15 giugno 1979, n. 26";
      v) legge   regionale   16   maggio   1981,   n.   28,  recante:
"Utilizzazione  delle  graduatorie  uniche regionali istituite con la
legge  regionale  26 maggio 1980, n. 54, concernente norme in materia
di occupazione giovanile";
      z) legge  regionale  1o  luglio  1981, n. 36, recante: "Proroga
contratti  a  tempo determinato stipulati ai sensi dell'art.  1 della
legge   regionale   8   aprile  1980,  n.  27,  recante  disposizioni
concernenti  il  personale  da  comandare  in servizio in Valnerina a
seguito degli eventi sismici del settembre 1979";
      aa) legge  regionale 23 gennaio 1982, n. 2, recante: "Norme per
l'inquadramento  nel  ruolo regionale del personale proveniente dallo
Stato  e  dagli  altri  enti  disciolti  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  n.  616/1977  e  delle  leggi  numeri
641/1978, 386/1974 e 349/1977";
      bb) regolamento  regionale  23  febbraio  1982,  n. 1, recante:
"Norme    per    il   reclutamento   di   personale   con   peculiari
professionalita' mediante le speciali procedure previste dall'art.  4
della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10";
      cc) legge regionale 7 giugno 1982, n. 30, recante: "Istituzione
di un ruolo speciale transitorio";
      dd) legge  regionale  24  agosto  1982,  n. 42, recante: "Norme
integrative  della  legge  regionale  23  gennaio 1982, n. 2, recante
norme   per   l'inquadramento   nel  ruolo  regionale  del  personale
proveniente  dallo  Stato e dagli enti disciolti ai sensi del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  616/1977 e delle leggi numeri
641/1976, 386/1974 e 349/1977";
      ee) legge   regionale   17   agosto   1983,   n.  35,  recante:
"Modificazioni  ed integrazioni della legge regionale 29 maggio 1980,
n.  62 recante modificazione della legge regionale 23 maggio 1975, n.
34, sull'ordinamento degli uffici regionali";
      ff) legge  regionale 2 maggio 1984, n. 24, recante: "Contributo
annuale   per  le  attivita'  del  Circolo  aziendale  della  Regione
dell'Umbria (CARU)";
      gg)  regolamento  regionale  13  novembre  1984, n. 8, recante:
"Norme  di attuazione dell'art.  14 della legge regionale 16 dicembre
1983, n. 46, sulle assunzioni a tempo determinato";
      hh) legge  regionale  11  marzo 1985, n. 8, recante: "Ulteriore
integrazione  della  legge  regionale  23 gennaio 1982, n. 2, recante
norme   per   l'inquadramento   nel  ruolo  regionale  del  personale
proveniente  dallo  Stato  e  dagli altri enti disciolti ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 616/1977 e delle leggi
numeri 641/1978, 386/1974 e 349/1977";
      ii) legge   regionale   26   aprile   1985,   n.   31  recante:
"Modificazioni  ed integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984,
n. 41 recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali";
      ll) legge  regionale  23  gennaio 1986, n. 7, recante: "Proroga
del  termine  di  cui  al  settimo  comma  dell'art.   1  della legge
regionale  7 giugno  1982, n. 30, recante norme per la istituzione di
un ruolo regionale speciale transitorio";
      mm) legge   regionale   2   aprile   1986,   n.   13,  recante:
"Attribuzione  al personale dell'E.S.A.U. dello stato giuridico e del
trattamento  economico  del  personale  della Regione. Iscrizione del
personale  dell'ente  medesimo alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L., ai
fini del trattamento di quiescenza e di previdenza";
      nn) legge   regionale   23   giugno   1986,   n.  25,  recante:
"Integrazione  delle  norme  per  il  reclutamento  di  personale con
peculiari  professionalita'  mediante  le speciali procedure previste
dall'art.  4 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10";
      oo) legge  regionale 21 gennaio 1987, n. 3, recante: "Ulteriori
modificazioni  ed  integrazione della legge regionale 17 agosto 1984,
n. 41, recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali";
      pp) legge  regionale 21 gennaio 1987, n. 7, recante: "Ulteriori
modificazioni  della  legge  regionale  7  giugno 1982, n. 30 recante
norme per la istituzione di un ruolo regionale speciale transitorio";
      qq) legge   regionale   14   aprile   1987,   n.  21,  recante:
"Modificazioni   dell'art.    37   -   recante   commissione   per  i
provvedimenti  disciplinari - della legge regionale 9 agosto 1973, n.
33";
      rr) legge   regionale   18   novembre  1987,  n.  53,  recante:
"Modificazione  della  legge  regionale  16  dicembre  1983,  n.  46,
recante: "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei
dipendenti   regionali,  in  applicazione  dell'accordo  relativo  al
contratto  nazionale  di  lavoro  per  il  personale  delle regioni a
statuto  ordinario  e  degli  enti  publici  non  economici  da  essa
dipendenti  per  il  periodo 1982/1984. Modificazioni ed integrazioni
delle leggi regionali numeri 33/1973, 26/1979 e 10/1981 ";
      ss) legge  regionale 25 febbraio 1988, n. 4, recante: "Art. 100
della  legge  regionale 9 agosto 1973, n. 33. Miglioramenti economici
al  personale  regionale per il periodo tra la data di scadenza delle
norme sul trattamento economico di cui alla predetta legge n. 33/1973
e quella coperta con la legge regionale 7 aprile 1977, n. 16";
      tt) legge   regionale   29   giugno   1988,   n.  18,  recante:
"Integrazione  della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30, modificata
con  leggi  regionali  23  gennaio 1986, n. 7 e 21 gennaio 1987, n. 7
istitutiva di un ruolo speciale transitorio";
      uu) legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, recante: "Norme sullo
stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali,
in  attuazione dell'accordo regionale relativo al contratto nazionale
di  lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli
enti  pubblici  non  economici  da  esse  dipendenti,  per il periodo
1985/1987.  Modificazioni  ed  integrazioni  della legge regionale 16
dicembre 1983, n. 46";
      vv) legge   regionale   1o  settembre  1988,  n.  40,  recante:
"Ulteriori  modificazioni  ed  integrazioni  della legge regionale 17
agosto  1984,  n.  41  recante  il  nuovo  ordinamento  degli  uffici
regionali";
      zz) legge   regionale   10   gennaio   1989,   n.  1,  recante:
"Modificazioni  della  legge  regionale  9  agosto 1988, n. 27. Norme
sullo  stato  giuridico  e  sul  trattamento economico dei dipendenti
regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale
di  lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli
enti  pubblici  non  economici  da  esse  dipendenti  per  il periodo
1985/1987.  Modificazioni  ed  integrazioni  della legge regionale 16
dicembre 1983, n. 46";
      aaa) legge regionale 25 gennaio 1989, n. 8, recante: "Ulteriore
integrazione  della  legge  regionale  9  agosto  1973,  n. 33. Stato
giuridico,  trattamento  economico  ed  inquadramento  in  ruolo  del
personale della Regione";
      bbb) legge   regionale   2   maggio   1989,   n.  15,  recante:
Modificazione  della  legge  regionale  1o  settembre  1988,  n.  40,
modificativa  ed integrativa della legge regionale 17 agosto 1984, n.
41, recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali";
      ccc) legge regionale 25 agosto 1989, n. 31, recante: "Ulteriori
modificazioni  ed  integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984,
n. 41, recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali";
      ddd) legge   regionale   28  novembre  1989,  n.  39,  recante:
"Ulteriori  modificazioni  ed  integrazioni  della legge regionale 17
agosto  1984,  n.  41,  recante  il  nuovo  ordinamento  degli uffici
regionali";
      eee) legge   regionale   13   gennaio   1990,  n.  1,  recante:
"Inquadramento  nel  ruolo  unico  regionale  del personale del ruolo
speciale  ad  esaurimento  ex legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 e
del  personale  del  ruolo  speciale transitorio ex legge regionale 7
giugno  1982,  n.  30.  Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
legge  regionale  17  agosto  1984,  n. 41 e della legge regionale 1o
settembre 1988, n. 40";
      fff) legge   regionale   28  dicembre  1990,  n.  47,  recante:
"Determinazione  dei  coefficienti  dell'indennita'  di  funzione  da
attribuire alle qualifiche dirigenziali in applicazione dell'art.  36
della  legge  regionale  17 aprile  1990,  n.  23.  Norme sullo stato
giuridico  e  sul trattamento economico del personale della Regione e
degli  enti  pubblici  non economici da essa dipendenti in attuazione
dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990";
      ggg) legge   regionale   11  dicembre  1991,  n.  31,  recante:
"Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato";
      hhh) legge regionale 26 novembre 1996, n. 28, recante: "Proroga
dei  contratti  a  tempo  determinato  di  cui  alla  legge regionale
11 dicembre 1991, n. 31".
    2.  Dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge sono
abrogati:
      a) gli articoli dall'1 al 22 e dall'art.  31 all'art.  51 della
legge  regionale 16 dicembre 1983, n. 46, recante: "Norme sullo stato
giuridico  e  sul  trattamento economico dei dipendenti regionali, in
applicazione  dell'accordo  relativo al contratto nazionale di lavoro
per  il  personale  delle  regioni  a  statuto ordinario e degli enti
pubblici  non  economici da esse dipendenti per il periodo 1982/1984.
Modificazioni  e  integrazioni  delle  leggi  nn.  33/1973, 26/1979 e
10/1981";
      b) la  legge  regionale  17 aprile 1990, n. 23, recante: "Norme
sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della
Regione  e  degli  enti pubblici non economici da essa dipendenti, in
attuazione  dell'accordo  nazionale  per  il  triennio  1988/1990" ad
esclusione dell'art.  22, relativo alla disciplina della mobilita'.