Art. 7.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dalla presente legge, faranno fronte le
Unita'  sanitarie  locali  di  residenza degli assistiti con le quote
indistinte del Fondo sanitario nazionale e con le entrate proprie.
    La  presente  legge  regionale  sara'  ubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 19 novembre 1999
                             BRACALENTE