Art. 7. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, faranno fronte le Unita' sanitarie locali di residenza degli assistiti con le quote indistinte del Fondo sanitario nazionale e con le entrate proprie. La presente legge regionale sara' ubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 19 novembre 1999 BRACALENTE