Art. 2.
 Modificazioni dell'art. 2 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15
    1.  Il  comma  3  dell'art. 2 della legge regionale n. 15/1988 e'
sostituito dal seguente:
    "3.   L'esercizio   delle  attivita'  di  trasporto  sciatori  e'
regolamentato  da  apposite  convenzioni  da  stipularsi da parte dei
comuni  competenti  per  territorio  con  i  soggetti  che offrono al
pubblico  il  servizio  di eliski, sulla base di una convenzione tipo
redatta  dall'assessorato competente per il turismo e approvata dalla
giunta   regionale,   previo   parere  delle  commissioni  consiliari
competenti.".
    2.  Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 15/1988,
e' inserito il seguente:
    "6-bis.  La giunta regionale, acquisito il parere delle strutture
regionali  competenti  in  materia  di  protezione  civile, di tutela
dell'ambiente naturale e di turismo, puo' modificare l'allegato A.".