Art. 2. Modificazioni dell'art. 2 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 15/1988 e' sostituito dal seguente: "3. L'esercizio delle attivita' di trasporto sciatori e' regolamentato da apposite convenzioni da stipularsi da parte dei comuni competenti per territorio con i soggetti che offrono al pubblico il servizio di eliski, sulla base di una convenzione tipo redatta dall'assessorato competente per il turismo e approvata dalla giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti.". 2. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 15/1988, e' inserito il seguente: "6-bis. La giunta regionale, acquisito il parere delle strutture regionali competenti in materia di protezione civile, di tutela dell'ambiente naturale e di turismo, puo' modificare l'allegato A.".