Art. 3.
 Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15
    1.  L'art.  3  della legge regionale n. 15/1988 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  3.  -  1.  L'attivita'  di trasporto passeggeri avente per
oggetto   il  trasporto  di  sciatori  deve  avvenire  in  condizioni
temporali  ed ambientali che garantiscano la sicurezza degli sciatori
medesimi anche nella successiva discesa di sci.
    2. A tal fine le convenzioni dovranno prevedere tra l'altro:
      a) il   numero   massimo   di   elicotteri  da  utilizzare  per
l'organizzazione dell'attivita', che entro il 31 dicembre 2002 devono
essere in possesso di certificato acustico conforme ai requisiti piu'
restrittivi   del   pertinente   capitolo   dell'edizione  in  vigore
dell'Annesso  16/Volume  1 dell'ICAO o di norme equivalenti ed essere
idonei ad operare in ambiente ostile ed aree confinate;
      b) gli  itinerari  di  volo,  da  stabilire  in  accordo con la
stazione   forestale   competente   per  territorio  e  con  l'Unione
valdostana  guide.  Detti itinerari devono essere percorsi secondo il
concetto di "crociera silenziosa" quale modalita' per il contenimento
del rumore;
      c) i  modi  per assicurare la sicurezza delle persone coinvolte
nelle  operazioni  con  elicottero  in  volo  ed  al  suolo,  nonche'
l'assistenza  di una guida alpina o, per le zone prive di difficolta'
alpinistiche,  di un maestro di sci per ogni gruppo composto da sette
sciatori o frazioni;
      d) le  modalita'  per  assicurare i collegamenti dei gruppi via
radio  durante  le  discese  in  sci,  al fine di rendere possibile e
tempestivo  l'intervento  dell'organizzazione della protezione civile
alle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;
      e) gli  eventuali  giorni  di divieto della pratica dell'eliski
nei  periodi di maggior frequenza dell'attivita' di sci alpinismo, in
particolare  sugli  itinerari  che collegano il fondo valle ai rifugi
alpini.
    3. L'attivita' di trasporto sciatori potra' svolgersi dalle ore 8
alle  ore 14. Nei periodi di applicazione dell'ora legale l'attivita'
stessa potra' svolgersi dalle ore 7 alle ore 13.
    4.   L'identificazione   delle   discese   prive  di  difficolta'
alpinistiche, per le quali e' consentito l'accompagnamento dei gruppi
da  parte  dei  maestri  di sci, e' effettuata ai sensi della vigente
legislazione regionale in materia di guide alpine e maestri di sci.
    5. L'identificazione delle discese nelle oasi di protezione della
fauna  e negli ambiti in cui sono presenti popolazioni faunistiche in
via di affermazione o in equilibrio con l'ambiente, individuate dalla
struttura  competente in materia di fauna selvatica, deve avvenire in
accordo con la stazione forestale competente per territorio.
    6.   Le  aviosuperfici  di  atterraggio  in  quota  sono  agibili
ordinariamente,  per  le  attivita'  di volo di cui all'art. 2, comma
primo,  nel  periodo  compreso  tra  il 10 gennaio e il 15 maggio. La
giunta  regionale  puo'  disporre  deroghe  all'arco temporale di cui
sopra   per   brevi  periodi  acquisito  il  parere  della  struttura
competente  in  materia  di  protezione  civile.  L'agibilita'  delle
aviosuperfici di base e di recupero ha invece carattere continuativo.
    7.  La  stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma terzo,
e' condizione perche' possa essere offerto al pubblico il servizio di
trasporto di sciatori con elicotteri.".