Art. 3. Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 1. L'art. 3 della legge regionale n. 15/1988 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. L'attivita' di trasporto passeggeri avente per oggetto il trasporto di sciatori deve avvenire in condizioni temporali ed ambientali che garantiscano la sicurezza degli sciatori medesimi anche nella successiva discesa di sci. 2. A tal fine le convenzioni dovranno prevedere tra l'altro: a) il numero massimo di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attivita', che entro il 31 dicembre 2002 devono essere in possesso di certificato acustico conforme ai requisiti piu' restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'Annesso 16/Volume 1 dell'ICAO o di norme equivalenti ed essere idonei ad operare in ambiente ostile ed aree confinate; b) gli itinerari di volo, da stabilire in accordo con la stazione forestale competente per territorio e con l'Unione valdostana guide. Detti itinerari devono essere percorsi secondo il concetto di "crociera silenziosa" quale modalita' per il contenimento del rumore; c) i modi per assicurare la sicurezza delle persone coinvolte nelle operazioni con elicottero in volo ed al suolo, nonche' l'assistenza di una guida alpina o, per le zone prive di difficolta' alpinistiche, di un maestro di sci per ogni gruppo composto da sette sciatori o frazioni; d) le modalita' per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile alle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie; e) gli eventuali giorni di divieto della pratica dell'eliski nei periodi di maggior frequenza dell'attivita' di sci alpinismo, in particolare sugli itinerari che collegano il fondo valle ai rifugi alpini. 3. L'attivita' di trasporto sciatori potra' svolgersi dalle ore 8 alle ore 14. Nei periodi di applicazione dell'ora legale l'attivita' stessa potra' svolgersi dalle ore 7 alle ore 13. 4. L'identificazione delle discese prive di difficolta' alpinistiche, per le quali e' consentito l'accompagnamento dei gruppi da parte dei maestri di sci, e' effettuata ai sensi della vigente legislazione regionale in materia di guide alpine e maestri di sci. 5. L'identificazione delle discese nelle oasi di protezione della fauna e negli ambiti in cui sono presenti popolazioni faunistiche in via di affermazione o in equilibrio con l'ambiente, individuate dalla struttura competente in materia di fauna selvatica, deve avvenire in accordo con la stazione forestale competente per territorio. 6. Le aviosuperfici di atterraggio in quota sono agibili ordinariamente, per le attivita' di volo di cui all'art. 2, comma primo, nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 15 maggio. La giunta regionale puo' disporre deroghe all'arco temporale di cui sopra per brevi periodi acquisito il parere della struttura competente in materia di protezione civile. L'agibilita' delle aviosuperfici di base e di recupero ha invece carattere continuativo. 7. La stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma terzo, e' condizione perche' possa essere offerto al pubblico il servizio di trasporto di sciatori con elicotteri.".