Art. 4.
 Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15
    1.  L'art.  6  della legge regionale n. 15/1988 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  6. (Disposizioni sulla pubblicazione della legge). - 1. La
presente  legge  deve  essere fatta pubblicare, a cura della Regione,
dall'ENAV (Ente nazionale assistenza volo) anche sulle documentazioni
aeronautiche  ufficiali  dello Stato e sull'AIP Italia (Pubblicazione
per le informazioni aeronautiche), per l'informazione ai piloti.".