Art. 4. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 1. L'art. 6 della legge regionale n. 15/1988 e' sostituito dal seguente: "Art. 6. (Disposizioni sulla pubblicazione della legge). - 1. La presente legge deve essere fatta pubblicare, a cura della Regione, dall'ENAV (Ente nazionale assistenza volo) anche sulle documentazioni aeronautiche ufficiali dello Stato e sull'AIP Italia (Pubblicazione per le informazioni aeronautiche), per l'informazione ai piloti.".