Allegato Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11, commi 28 e 29 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) per iniziative finalizzate alla realizzazione di un bilancio ambientale. Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11, commi 28 e 29, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per le iniziative finalizzate alla realizzazione di un bilancio ambientale, inteso come strumento di verifica delle politiche delle pubbliche amministrazioni come ricaduta sulla sostenibilita' e sulla qualita' della vita urbana, nell'ambito degli obiettivi definiti al Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunita' europea «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta», ed in particolare dalla strategia tematica sull'ambiente urbano (COM/2005/0718 def), per la promozione dei processi di Agenda 21 locale e per l'attuazione del diritto all'informazione ambientale secondo quanto stabilito dalla convenzione di Aarhus (Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale - 1998) e secondo le procedure del metodo Ecobil definito da Insiel FVG S.p.A. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento: a) il bilancio ambientale e' quel documento che consente la rendicontazione delle politiche ambientali realizzate trasversalmente dall'amministrazione attraverso indicatori fisici collegati ad esse e la rendicontazione della spesa sostenuta per finalita' ambientali. E quel documento diffuso al pubblico e redatto periodicamente all'interno dell'organizzazione, per mezzo del quale l'ente descrive le sue principali problematiche ambientali, il suo approccio strategico, la sua organizzazione per la gestione ambientale, le azioni messe in atto per la protezione ambientale e documenta, con dati, statistiche e indicatori, il proprio impatto ed eventualmente gli aspetti finanziari connessi con l'ambiente; b) il metodo Ecobil e' lo strumento decisionale di supporto alla contabilita' ambientale pubblica definito da Insiel FVG S.p.A. che consente di integrare il bilancio finanziario con quello ambientale per contabilizzare il consumo di risorse naturali e prevedere gli impatti delle politiche adottate, in analogia a quanto avviene con i budget monetari; c) il prodotto Ecobil e' il prodotto presente nel piano triennale delle attivita' informatiche per il Sistema informativo delle amministrazioni locali (SIAL), sistema previsto in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell'Universita' di Trieste); d) il modulo on line WBT e' un supporto divulgativo per la diffusione di contenuti specifici, fruibile attraverso la rete. Art. 3. Beneficiari 1.Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento gli enti locali individuati dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia). Art. 4. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'Ente locale per l'implementazione del prodotto Ecobil e, in particolare, per: a) l'installazione del software; b) la configurazione; c) l'analisi, l'acquisizione dati e l'elaborazione dei risultati. 2. Sono ammissibili a contributo, ai fini dell'attuazione del diritto all'informazione ambientale secondo quanto stabilito dalla convenzione di Aarhus, le spese relative: a) alla divulgazione attraverso il modulo on line WBT dell'attivita' svolta; b) alla stampa, e alla distribuzione di opuscoli contenenti descrizione sintetica delle attivita' svolte dall'Ente nell'ambito delle iniziative afferenti il bilancio ambientale; c) alla stampa ed alla rilegatura di elaborati, contenenti un'esposizione analitica delle attivita' svolte dall'Ente nell'ambito delle iniziative afferenti il bilancio ambientale; d) alla pubblicazione degli elaborati medesimi su riviste specializzate, in volumi monografici o collettanei. Art. 5. Presentazione delle domande 1. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, sul modello di cui all'allegato A disponibile sul sito internet della Regione. 2. La domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o da altro soggetto autorizzato a norma di legge o di statuto, e' corredata a pena di inammissibilita', dalla seguente documentazione: a) preventivo analitico di spesa dell'iniziativa comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); b) dichiarazione attestante l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione delle iniziative; c) dichiarazione attestante che l'IVA costituisce o non costituisce un costo per l'Ente. 3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) possono essere rese ongiuntamente. 4. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda. 5. Sono ammesse le domande presentare in forma congiunta o aventi ad oggetto iniziative da realizzare mediante forme di collaborazione tra gli enti richiedenti. 6. L'IVA e' ammissibile a contributo solo se non recuperabile dall'Ente richiedente. Art. 6. Istruttoria delle domande 1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda. 2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, ne da' comunicazione all'ente interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 3. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni di cui al comma 2, la domanda e' rigettata. 4. Il responsabile del procedimento comunica all'Ente interessato il rigetto della domanda. Art. 7. Criteri di valutazione delle domande 1. Qualora le risorse stanziate nel bilancio regionale non siano sufficienti a finanziare tutte le istanze pervenute, le domande sono valutate mediante l'attribuzione di un punteggio per un massimo di 30 punti derivante dall'applicazione dei seguenti criteri: a) 21 punti per la realizzazione dell'iniziativa prevista all'art. 4, comma 1, lettera a), b), c); b) 3 punti per la realizzazione dell'iniziativa previste all'art. 4, comma 2, lettera a); c) 2 punti rispettivamente per la realizzazione delle iniziative previste all'art. 4, comma 2, lettera b), c),d). 2. Viene garantita la priorita' di finanziamento delle iniziative previste dall'art. 4, commi 1 e 2 alle domande presentate dai comuni a rilevanza turistica elencati negli allegati B e C al decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres (Revisione degli standard urbanistici regionali), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Supplemento straordinario n. 18 del 15 maggio 1995. 3. Alle iniziative ammesse prioritariamente al contributo ai sensi del comma 2 si applicano i criteri di valutazione previsti dal comma 1. Art. 8. Assegnazione dei contributi 1. Il contributo e' assegnato: a) nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile per le iniziative di cui all'art. 4, commi 1 e 2; b) nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1; c) nella misura del 30 per cento della spesa ammissibile per le iniziative di cui all'art. 4, comma 2. 2. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di' diritto di accesso) nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge, salvo che le risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale siano sufficienti a finanziare tutte le richieste. 3. La graduatoria delle domande di contributo e' formata in applicazione dei criteri e dei relativi punteggi di cui all'art. 7. 4. Nel caso di parita' di posizione nella graduatoria, e' applicato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo e, in caso di ulteriore parita', si procede mediante sorteggio. 5. La graduatoria ha validita' sino ad esaurimento delle risorse disponibili e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale). 6. La domanda ammissibile a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilita' finanziaria, diversamente da quanto previsto al comma 1, e' accolta nei limiti possibili, a condizione che il soggetto richiedente presenti, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo. Art. 9. Cumulo dei contributi 1. I contributi disciplinati dal presente Regolamento non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per la realizzazione delle medesime iniziative. Art. 10. Concessione dei contributi 1. Ferma restando la determinazione della spesa ammissibile a contributo ai sensi dell'art. 4, il contributo e' concesso a fronte del costo complessivo dell'iniziativa o delle iniziative nel caso previsto dall'articolo 8 comma 1, lettera a) e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'art. 5, comma 2, lettera a). 2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 5 comma 1, il Servizio competente provvede alla concessione del contributo con i fondi stanziati sui pertinenti capitoli del bilancio della Regione fissando, altresi', i termini di esecuzione dell'attivita' finanziata nonche' quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa non superiore a ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Art. 11. Erogazione dei contributi 1. Ai fini dell'erogazione del contributo gli Enti beneficiari presentano, entro il termine fissato ai sensi dell'art. 10, comma 2, al Servizio competente, la documentazione di rendicontazione della spesa, ai sensi dell'art. 42, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso). 2. Su motivata istanza del soggetto beneficiano, il Servizio competente puo' concedere una proroga di sessanta giorni del termine di presentazione della documentazione di cui al comma 1. 3. Qualora la spesa complessiva rendicontata sia inferiore a quella inizialmente ammessa, il contributo e' proporzionalmente rideterminato. 4. La variazione in diminuzione dei costi sostenuti non puo' comportare una riduzione percentuale superiore al 40 per cento della spesa ritenuta inizialmente ammissibile. Art. 12. Revoca del contributo 1. Il contributo e' revocato nel caso in cui non siano rispettati i termini previsti dal decreto di concessione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 e il termine prorogato ai sensi dell'art. 11, comma 2. 2. Il contributo e' revocato nel caso in cui non sia rispettato quanto previsto dall'art. 11, comma 4. Art. 13. Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione sono fatte salve per il 2009 le domande gia' pervenute ai sensi dell'articolo 11, comma 29 della legge regionale n. 17/2008 che sono rese conformi alle disposizioni del presente regolamento su richiesta della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici. 2. In sede di prima applicazione, per l'anno 2009, il termine di centoventi giorni previsto dall'articolo 10, comma 2, e' fissato in duecentoquaranta giorrni. Art. 14. R i n v i o 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000; Art. 15. Rinvio dinamico 1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 16. Modello di domanda 1. Il modello della domanda di cui all'allegato A e' modificato con decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici. Art. 17. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente TONDO (Omissis).