Allegato 
 
Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11,
  commi 28 e 29 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17  (Legge
  finanziaria 2009) per iniziative finalizzate alla realizzazione  di
  un bilancio ambientale. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina i criteri  e  le  modalita'
per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11, commi 28  e
29, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge  finanziaria
2009),  per  le  iniziative  finalizzate  alla  realizzazione  di  un
bilancio  ambientale,  inteso  come  strumento  di   verifica   delle
politiche  delle  pubbliche  amministrazioni  come   ricaduta   sulla
sostenibilita' e sulla qualita' della vita urbana, nell'ambito  degli
obiettivi definiti al Sesto programma di azione per l'ambiente  della
Comunita'  europea  «Ambiente  2010:  il  nostro  futuro,  la  nostra
scelta», ed in particolare  dalla  strategia  tematica  sull'ambiente
urbano (COM/2005/0718 def), per la promozione dei processi di  Agenda
21 locale e per l'attuazione del diritto all'informazione  ambientale
secondo quanto stabilito dalla  convenzione  di  Aarhus  (Convenzione
sull'accesso alle informazioni, la  partecipazione  del  pubblico  ai
processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
- 1998) e secondo le procedure del metodo Ecobil definito  da  Insiel
FVG S.p.A. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento: 
      a) il bilancio ambientale e' quel  documento  che  consente  la
rendicontazione delle politiche ambientali realizzate trasversalmente
dall'amministrazione attraverso indicatori fisici collegati ad esse e
la rendicontazione della spesa sostenuta per finalita' ambientali.  E
quel  documento  diffuso  al  pubblico   e   redatto   periodicamente
all'interno dell'organizzazione, per mezzo del quale l'ente  descrive
le  sue  principali  problematiche  ambientali,  il   suo   approccio
strategico, la sua organizzazione  per  la  gestione  ambientale,  le
azioni messe in atto per la protezione ambientale  e  documenta,  con
dati, statistiche e indicatori, il proprio impatto  ed  eventualmente
gli aspetti finanziari connessi con l'ambiente; 
      b) il metodo Ecobil e' lo  strumento  decisionale  di  supporto
alla contabilita' ambientale pubblica definito da Insiel  FVG  S.p.A.
che  consente  di  integrare  il  bilancio  finanziario  con   quello
ambientale per  contabilizzare  il  consumo  di  risorse  naturali  e
prevedere gli impatti delle politiche adottate, in analogia a  quanto
avviene con i budget monetari; 
      c) il  prodotto  Ecobil  e'  il  prodotto  presente  nel  piano
triennale delle attivita' informatiche  per  il  Sistema  informativo
delle amministrazioni locali (SIAL), sistema previsto  in  attuazione
di quanto disposto dalla  legge  regionale  27  aprile  1972,  n.  22
(Istituzione di  un  sistema  informativo  elettronico  di  interesse
regionale  ed   intervento   a   favore   del   Centro   di   calcolo
dell'Universita' di Trieste); 
      d) il modulo on line WBT e'  un  supporto  divulgativo  per  la
diffusione di contenuti specifici, fruibile attraverso la rete. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                             Beneficiari 
 
    1.Sono beneficiari dei contributi di cui al presente  regolamento
gli enti locali individuati dalla legge regionale 9 gennaio 2006,  n.
1 (Principi e norme fondamentali  del  sistema  Regione  -  autonomie
locali nel Friuli Venezia Giulia). 
 
                               Art. 4. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili a contributo  le  spese  sostenute  dall'Ente
locale per l'implementazione del prodotto Ecobil e,  in  particolare,
per: 
      a) l'installazione del software; 
      b) la configurazione; 
      c)  l'analisi,  l'acquisizione  dati   e   l'elaborazione   dei
risultati. 
    2. Sono ammissibili a contributo,  ai  fini  dell'attuazione  del
diritto all'informazione ambientale secondo  quanto  stabilito  dalla
convenzione di Aarhus, le spese relative: 
      a)  alla  divulgazione  attraverso  il  modulo  on   line   WBT
dell'attivita' svolta; 
      b) alla stampa, e alla  distribuzione  di  opuscoli  contenenti
descrizione sintetica delle attivita'  svolte  dall'Ente  nell'ambito
delle iniziative afferenti il bilancio ambientale; 
      c) alla stampa ed  alla  rilegatura  di  elaborati,  contenenti
un'esposizione analitica delle attivita' svolte dall'Ente nell'ambito
delle iniziative afferenti il bilancio ambientale; 
      d) alla  pubblicazione  degli  elaborati  medesimi  su  riviste
specializzate, in volumi monografici o collettanei. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
    1. Le  domande  di  contributo  sono  presentate  alla  Direzione
Centrale ambiente e lavori pubblici entro il termine del  31  gennaio
di ogni anno, sul modello di cui all'allegato A disponibile sul  sito
internet della Regione. 
    2. La  domanda  di  cui  al  comma  1,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'Ente o da altro soggetto autorizzato a  norma  di
legge o di statuto, e' corredata a pena  di  inammissibilita',  dalla
seguente documentazione: 
      a) preventivo analitico di  spesa  dell'iniziativa  comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); 
      b) dichiarazione attestante l'insussistenza di altri contributi
pubblici per la realizzazione delle iniziative; 
      c)  dichiarazione  attestante  che  l'IVA  costituisce  o   non
costituisce un costo per l'Ente. 
    3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e  c)  possono  essere
rese ongiuntamente. 
    4. Sono ammissibili a  contributo  le  spese  sostenute  dopo  la
presentazione della domanda. 
    5. Sono ammesse le domande presentare in forma congiunta o aventi
ad oggetto iniziative da realizzare mediante forme di  collaborazione
tra gli enti richiedenti. 
    6. L'IVA e' ammissibile a contributo  solo  se  non  recuperabile
dall'Ente richiedente. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la  sussistenza  dei
presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda. 
    2.  Nel  caso  in  cui  la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o
incompleta, il responsabile del procedimento,  ne  da'  comunicazione
all'ente interessato, indicandone le cause ed assegnando  un  termine
di  quindici  giorni   per   provvedere   alla   regolarizzazione   o
all'integrazione. 
    3. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni  di  cui  al
comma 2, la domanda e' rigettata. 
    4. Il responsabile del procedimento comunica all'Ente interessato
il rigetto della domanda. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                Criteri di valutazione delle domande 
 
    1. Qualora le risorse stanziate nel bilancio regionale non  siano
sufficienti a finanziare tutte le istanze pervenute, le domande  sono
valutate mediante l'attribuzione di un punteggio per un massimo di 30
punti derivante dall'applicazione dei seguenti criteri: 
      a) 21  punti  per  la  realizzazione  dell'iniziativa  prevista
all'art. 4, comma 1, lettera a), b), c); 
      b)  3  punti  per  la  realizzazione  dell'iniziativa  previste
all'art. 4, comma 2, lettera a); 
      c)  2  punti  rispettivamente  per   la   realizzazione   delle
iniziative previste all'art. 4, comma 2, lettera b), c),d). 
    2. Viene garantita la priorita' di finanziamento delle iniziative
previste dall'art. 4, commi 1 e 2 alle domande presentate dai  comuni
a rilevanza turistica elencati negli allegati B e C  al  decreto  del
Presidente della  Giunta  regionale  20  aprile  1995,  n.  0126/Pres
(Revisione degli  standard  urbanistici  regionali),  pubblicato  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Supplemento  straordinario  n.  18
del 15 maggio 1995. 
    3. Alle iniziative  ammesse  prioritariamente  al  contributo  ai
sensi del comma 2 si applicano i criteri di valutazione previsti  dal
comma 1. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                     Assegnazione dei contributi 
 
    1. Il contributo e' assegnato: 
      a) nella misura dell'80 per cento della spesa  ammissibile  per
le iniziative di cui all'art. 4, commi 1 e 2; 
      b) nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile per le
iniziative di cui all'art. 4, comma 1; 
      c) nella misura del 30 per cento della spesa ammissibile per le
iniziative di cui all'art. 4, comma 2. 
      2. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a
graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale 20  marzo  2000,
n.  7  (Testo  unico  delle  norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo  e  di'  diritto  di   accesso)   nei   limiti   delle
disponibilita' finanziarie previste dalla legge, salvo che le risorse
finanziarie stanziate nel  bilancio  regionale  siano  sufficienti  a
finanziare tutte le richieste. 
      3. La graduatoria delle domande di  contributo  e'  formata  in
applicazione dei criteri e dei relativi punteggi di cui all'art. 7. 
      4. Nel caso di  parita'  di  posizione  nella  graduatoria,  e'
applicato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione  delle
domande di contributo e, in caso di  ulteriore  parita',  si  procede
mediante sorteggio. 
      5. La  graduatoria  ha  validita'  sino  ad  esaurimento  delle
risorse disponibili e nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  31
della legge regionale 8 agosto 2007,  n.  21  (Norme  in  materia  di
programmazione finanziaria e di contabilita' regionale). 
      6. La  domanda  ammissibile  a  contributo  ma  non  totalmente
finanziabile a causa dell'insufficiente  disponibilita'  finanziaria,
diversamente da quanto previsto al comma 1,  e'  accolta  nei  limiti
possibili, a condizione che il soggetto richiedente  presenti,  entro
il  termine  assegnato  dal   responsabile   del   procedimento   una
dichiarazione di accettazione del contributo nella misura  ridotta  e
di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente
tale contributo. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                        Cumulo dei contributi 
 
    1. I contributi disciplinati dal presente  Regolamento  non  sono
cumulabili  con   altri   contributi   pubblici   concessi   per   la
realizzazione delle medesime iniziative. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                     Concessione dei contributi 
 
    1. Ferma restando la determinazione  della  spesa  ammissibile  a
contributo ai sensi dell'art. 4, il contributo e' concesso  a  fronte
del costo complessivo dell'iniziativa o  delle  iniziative  nel  caso
previsto dall'articolo 8 comma 1, lettera a) e  non  per  le  singole
voci di spesa del preventivo di cui all'art. 5, comma 2, lettera a). 
    2. Entro centoventi giorni dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 5 comma  1,
il Servizio competente provvede alla concessione del contributo con i
fondi stanziati sui pertinenti capitoli del  bilancio  della  Regione
fissando, altresi', i termini di esecuzione dell'attivita' finanziata
nonche'  quello  per  la  presentazione   della   documentazione   di
rendicontazione della spesa non superiore a ventiquattro  mesi  dalla
data del provvedimento di concessione del contributo. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                      Erogazione dei contributi 
 
    1. Ai fini dell'erogazione del contributo  gli  Enti  beneficiari
presentano, entro il termine fissato ai sensi dell'art. 10, comma  2,
al Servizio competente, la documentazione  di  rendicontazione  della
spesa, ai sensi dell'art. 42, comma 1 della legge regionale 20  marzo
2000, n. 7 (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e diritto di accesso). 
    2. Su motivata istanza  del  soggetto  beneficiano,  il  Servizio
competente puo' concedere una proroga di sessanta giorni del  termine
di presentazione della documentazione di cui al comma 1. 
    3. Qualora la spesa  complessiva  rendicontata  sia  inferiore  a
quella  inizialmente  ammessa,  il  contributo  e'  proporzionalmente
rideterminato. 
    4. La variazione in diminuzione  dei  costi  sostenuti  non  puo'
comportare una riduzione percentuale superiore al 40 per cento  della
spesa ritenuta inizialmente ammissibile. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                        Revoca del contributo 
 
    1. Il contributo e' revocato nel caso in cui non siano rispettati
i termini previsti dal decreto di concessione, ai sensi dell'art. 10,
comma 2 e il termine prorogato ai sensi dell'art. 11, comma 2. 
    2. Il contributo e' revocato nel caso in cui non  sia  rispettato
quanto previsto dall'art. 11, comma 4. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                          Norme transitorie 
 
    1. In sede di prima applicazione sono fatte salve per il 2009  le
domande gia' pervenute ai sensi  dell'articolo  11,  comma  29  della
legge regionale n. 17/2008 che sono rese conformi  alle  disposizioni
del  presente  regolamento  su  richiesta  della  Direzione  centrale
ambiente e lavori pubblici. 
    2. In sede di prima applicazione, per l'anno 2009, il termine  di
centoventi giorni previsto dall'articolo 10, comma 2, e'  fissato  in
duecentoquaranta giorrni. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                             R i n v i o 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si  applicano
le norme di cui alla legge regionale 7/2000; 
 
                              Art. 15. 
 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Il rinvio  a  leggi  contenuto  nel  presente  regolamento  si
intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle
modifiche  ed  integrazioni  intervenute  successivamente  alla  loro
emanazione. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                         Modello di domanda 
 
    1. Il modello della domanda di cui all'allegato A  e'  modificato
con decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 
 
                     Visto, il Presidente TONDO 
 
(Omissis).