Art. 11. Il collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un presidente e da due membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992. 2. Il collegio dei revisori dei conti e' eletto dal consiglio regionale con una votazione per i membri effettivi ed una per i membri supplenti, ed e' nominato con decreto del presidente della giunta regionale.