Art. 11.
                      Il collegio dei revisori
    1.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  e'  composto  da  un
presidente  e  da  due  membri  effettivi  e  due  supplenti iscritti
all'albo di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992.
    2.  Il  collegio  dei  revisori dei conti e' eletto dal consiglio
regionale  con  una  votazione  per  i  membri effettivi ed una per i
membri  supplenti,  ed  e'  nominato con decreto del presidente della
giunta regionale.