Art. 12. Funzione dei consorzi 1. I consorzi di sviluppo industriale, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati in cui operano, provvedono in particolare: a) alla redazione, in conformita' alle indicazioni del piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale; b) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento; c) alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonche' alla promozione di attivita' di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche; d) alla promozione di attivita' di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento; e) alla assunzione, sulla base di apposite convenzioni con la Regione e gli enti locali, di iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualita'; f) a curare la promozione di patti territoriali e contratti d'area; g) all' acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attivita' produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonche' all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attivita' collettive. La gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi puo' essere attuata anche avvalendosi di cooperative, consorzi di gestione e societa' a capitale misto; h) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate. A tal fine, il comitato direttivo dei consorzi con proprio atto individua le aree ed i criteri per l'assegnazione; i) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attivita' industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini; l) alla vendita, alla locazione e alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate; m) alla realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto o destinate a centri e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali; n) all'assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attivita' produttive, anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con i consorzi; o) all'esercizio delle attivita' previste dall'Art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; p) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/1997; q) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete; r) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all'attuazione di programmi di reindustrializzazione; s) alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10; t) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai consorzi; u) a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a societa' consortili di cui all'Art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317; v) all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante la promozione di societa' e di consorzi di gestione a capitale misto. 2. Nell'esercizio delle loro attivita' i consorzi si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', perseguendo l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attivita' di programmazione, ivi compresi quelli del personale.