Art. 12.
                        Funzione dei consorzi
    1.  I consorzi di sviluppo industriale, nell'ambito dei territori
dei comuni consorziati in cui operano, provvedono in particolare:
      a) alla  redazione,  in  conformita' alle indicazioni del piano
regionale  di  sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei
di sviluppo industriale;
      b) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo
sviluppo produttivo nelle zone di intervento;
      c) alla  ricerca  tecnologica,  progettazione, sperimentazione,
acquisizione  di  conoscenze  e  prestazione  di  assistenza tecnica,
organizzativa  e  di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento
tecnologico,  nonche' alla promozione di attivita' di consulenza e di
assistenza,  con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione
e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
      d) alla  promozione di attivita' di consulenza e assistenza per
la  nascita  di  nuove  iniziative  imprenditoriali  e  per  il  loro
consolidamento;
      e) alla  assunzione,  sulla base di apposite convenzioni con la
Regione  e gli enti locali, di iniziative per favorire l'orientamento
e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed
intermedi  e  dei  giovani  imprenditori,  ivi comprese le iniziative
finalizzate  all'introduzione  di  nuove  tecnologie  e metodi per il
miglioramento della qualita';
      f) a  curare  la  promozione  di patti territoriali e contratti
d'area;
      g) all'  acquisizione  e  alla progettazione di aree attrezzate
per  insediamenti  produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per
l'insediamento   di   attivita'   produttive   in  dette  aree,  alla
progettazione  e  alla  realizzazione delle opere di urbanizzazione e
dei  servizi, nonche' all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati
ad  attivita'  collettive. La gestione delle opere di urbanizzazione,
delle   infrastrutture  e  dei  servizi  puo'  essere  attuata  anche
avvalendosi  di  cooperative,  consorzi  di  gestione  e  societa'  a
capitale misto;
      h) alla  vendita,  all'assegnazione  e  alla  concessione  alle
imprese  di  lotti  in  aree  attrezzate.  A  tal  fine,  il comitato
direttivo  dei  consorzi  con  proprio  atto  individua  le aree ed i
criteri per l'assegnazione;
      i) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti,
laboratori  per  attivita'  industriali  e  artigianali,  commerciali
all'ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;
      l)  alla  vendita,  alla locazione e alla locazione finanziaria
alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate;
      m) alla   realizzazione   e   gestione   di   aree  produttive,
artigianali,  commerciali  all'ingrosso  ed  al  minuto o destinate a
centri  e  servizi  commerciali. Tali aree possono essere individuate
anche dagli strumenti urbanistici comunali;
      n) all'assunzione  e  promozione dell'erogazione di servizi per
favorire  l'insediamento  e  lo  sviluppo delle attivita' produttive,
anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di
servizio convenzionate con i consorzi;
      o) all'esercizio  delle  attivita'  previste dall'Art. 63 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
      p) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli
scarichi  degli  insediamenti produttivi, salvo quanto previsto dalla
legge regionale n. 10/1997;
      q) alla  realizzazione  e alla gestione di impianti tecnologici
per  la  distribuzione  di  gas  metano  e  per la realizzazione e la
gestione di altri impianti a rete;
      r) al  recupero  degli immobili industriali preesistenti per la
loro  destinazione a fini produttivi e all'attuazione di programmi di
reindustrializzazione;
      s) alla  prosecuzione  della gestione in atto degli impianti di
acquedotto,   fognatura  e  depurazione  fino  al  momento  del  loro
trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi della
legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10;
      t) alla   riscossione   delle  tariffe  e  dei  contributi  per
l'utilizzazione  da  parte  di  terzi di opere e servizi realizzati o
gestiti dai consorzi;
      u) a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a societa'
consortili di cui all'Art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
      v) all'assunzione   di   ogni   altra   iniziativa   idonea  al
raggiungimento  dei  fini istituzionali, anche mediante la promozione
di societa' e di consorzi di gestione a capitale misto.
    2.  Nell'esercizio delle loro attivita' i consorzi si attengono a
criteri   di   efficacia,  efficienza  ed  economicita',  perseguendo
l'equilibrio  tra  i costi globalmente derivanti dalla loro attivita'
di programmazione, ivi compresi quelli del personale.