Art. 14. Programmi di attivita' 1. I consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi quinquennali di attivita' e di organizzazione, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale gia' in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale. 2. I programmi e le attivita' di cui al comma precedente sono approvati dall'assemblea generale entro centottanta giorni dal suo insediamento e trasmessi alla Regione entro dieci giorni dall'adozione. Essi devono indicare: a) le azioni di promozione delle attivita' produttive e gli specifici interventi per realizzarle; b) le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di provvista; c) le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, riguardanti la razionalizzazione delle strutture consortili, al fine di ridurne i costi e migliorarne l'esistenza; d) l'eventuale costituzione di societa' o consorzi o la partecipazione a loro per la gestione di servizi consortili o per le attivita' di assistenza alle imprese. 3. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dei programmi, al fine di esaminare contestualmente i vari interessi coinvolti, indice una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare, oltre agli enti pubblici o privati consorziati, anche altri soggetti direttamente o indirettamente interessati dagli interventi previsti in detti programmi ed attivita', nonche' i dirigenti dei dipartimenti regionali interessati. 4. La giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni raccolte nella conferenza di servizi, approva i programmi di cui al presente articolo entro e non oltre sessanta giorni dalla data di svolgimento della stessa conferenza, trascorsi i quali opera l'istituto del silenzio-assenso.