Art. 14.
                       Programmi di attivita'
    1.  I  consorzi  svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla
base  di programmi quinquennali di attivita' e di organizzazione, che
si  conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani
generali  e  settoriali  di  sviluppo  economico e che sono elaborati
sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi
di  ristrutturazione  e  di  conversione industriale gia' in stato di
avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale,
economico e sociale.
    2.  I  programmi  e  le attivita' di cui al comma precedente sono
approvati  dall'assemblea  generale  entro centottanta giorni dal suo
insediamento   e   trasmessi   alla   Regione   entro   dieci  giorni
dall'adozione. Essi devono indicare:
      a) le  azioni  di  promozione  delle attivita' produttive e gli
specifici interventi per realizzarle;
      b) le  risorse  finanziarie  necessarie  e  le diverse fonti di
provvista;
      c) le  misure  organizzative  adeguate  a  sostenere  le azioni
prescelte,   riguardanti   la   razionalizzazione   delle   strutture
consortili, al fine di ridurne i costi e migliorarne l'esistenza;
      d) l'eventuale   costituzione  di  societa'  o  consorzi  o  la
partecipazione  a loro per la gestione di servizi consortili o per le
attivita' di assistenza alle imprese.
    3. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dei programmi,
al  fine  di  esaminare  contestualmente  i vari interessi coinvolti,
indice   una  conferenza  di  servizi  alla  quale  sono  invitati  a
partecipare,  oltre  agli  enti pubblici o privati consorziati, anche
altri   soggetti  direttamente  o  indirettamente  interessati  dagli
interventi  previsti  in  detti  programmi  ed  attivita',  nonche' i
dirigenti dei dipartimenti regionali interessati.
    4.  La giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni raccolte
nella  conferenza  di servizi, approva i programmi di cui al presente
articolo  entro e non oltre sessanta giorni dalla data di svolgimento
della  stessa  conferenza,  trascorsi  i  quali  opera l'istituto del
silenzio-assenso.