Art. 15.
          Bilanci e piani economico-finanziari dei consorzi
    1.  Il  bilancio  del  consorzio si conforma alle norme stabilite
dallo Stato in modo da consentire la lettura per programmi, obiettivi
ed interventi.
    2. I consorzi devono predisporre ed approvare entro il 31 ottobre
di  ogni anno il piano economico-finanziario, concernente i programmi
di  investimento  e  di  attivita'  relativi  all'esercizio dell'anno
successivo e farlo pervenire entro dieci giorni alla giunta regionale
che  esercita  il  controllo  entro  trenta  giorni  dal ricevimento,
trascorsi i quali, si intende approvato.