Art. 15. Bilanci e piani economico-finanziari dei consorzi 1. Il bilancio del consorzio si conforma alle norme stabilite dallo Stato in modo da consentire la lettura per programmi, obiettivi ed interventi. 2. I consorzi devono predisporre ed approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il piano economico-finanziario, concernente i programmi di investimento e di attivita' relativi all'esercizio dell'anno successivo e farlo pervenire entro dieci giorni alla giunta regionale che esercita il controllo entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende approvato.