Art. 16.
                     Capitale e mezzi finanziari
    1.  Il  capitale  di  proprieta'  dei  consorzi  e'  formato  dai
conferimenti dei partecipanti al momento della loro costituzione e da
quelli  successivi, dai contributi in conto capitale, aumentato degli
utili e diminuito delle perdite derivanti dalla loro attivita'.
    2.  I  mezzi  finanziari  di cui i consorzi possono disporre sono
costituiti  oltre  che  da  quelli  provenienti dai mezzi propri e da
quelli derivanti dallo svolgimento della propria attivita', anche:
      a) dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte degli
altri  organismi  partecipanti,  ripartito secondo i criteri indicati
nello statuto;
      b) dai  fondi  regionali,  statali  e  comunitari appositamente
destinati  alla  realizzazione,  gestione  e  manutenzione di opere e
servizi;
      c) da  finanziamenti  concessi  da  istituti di credito anche a
medio termine.