Art. 17. Funzioni della Regione 1. La Regione, ai sensi dell'Art. 2, comma 2, provvede anche attraverso i consorzi di sviluppo industriale alle attivita' di promozione industriale nel territorio regionale in particolare relativamente alla realizzazione di infrastrutture. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la giunta regionale: a) emana atti di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' dei consorzi; b) approva i piani economici e finanziari dei consorzi. 3. La giunta regionale esercita il controllo sul piano economico e finanziario (P.E.F.). 4. Il controllo sul P.E.F. e' esercitato entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto ed il termine puo' essere sospeso, per una sola volta con richiesta da parte dell'assessorato all'industria, di chiarimenti o elementi integrativi, ricevuti i quali la giunta, entro i successivi trenta giorni, dovra' esprimersi definitivamente.