Art. 17.
                       Funzioni della Regione
    1.  La  Regione,  ai  sensi  dell'Art. 2, comma 2, provvede anche
attraverso  i  consorzi  di  sviluppo  industriale  alle attivita' di
promozione   industriale  nel  territorio  regionale  in  particolare
relativamente alla realizzazione di infrastrutture.
    2. Per le finalita' di cui al comma 1, la giunta regionale:
      a) emana  atti  di  indirizzo e di coordinamento dell'attivita'
dei consorzi;
      b) approva i piani economici e finanziari dei consorzi.
    3.  La giunta regionale esercita il controllo sul piano economico
e finanziario (P.E.F.).
    4.  Il  controllo  sul P.E.F. e' esercitato entro quaranta giorni
dal  ricevimento dell'atto ed il termine puo' essere sospeso, per una
sola  volta con richiesta da parte dell'assessorato all'industria, di
chiarimenti o elementi integrativi, ricevuti i quali la giunta, entro
i successivi trenta giorni, dovra' esprimersi definitivamente.