Art. 18.
                        Controllo e vigilanza
    1.  Il  controllo interno sull'attivita' dei consorzi di sviluppo
industriale spetta al collegio dei revisori dei conti.
    2.   La   vigilanza   sull'attivita'  dei  consorzi  di  sviluppo
industriale  e'  esercitata  dalla  giunta  regionale, anche mediante
l'acquisizione   delle   necessarie  informazioni  dal  collegio  dei
revisori   dei   conti   e  tende  a  verificare  il  rispetto  delle
prescrizioni   e  degli  indirizzi  della  programmazione  regionale,
generale e di settore, e della pianificazione territoriale.
    3.  Nell'esercizio  del  potere di vigilanza, il presidente della
giunta   regionale,   su  proposta  dell'assessore  all'industria  od
autonomamente, puo':
      a) disporre  ispezioni  per accertare il regolare funzionamento
dei consorzi;
      b) provvedere,   previa   diffida,  agli  organi  dell'ente  al
compimento  di  atti  resi  obbligatori da disposizioni di legge e di
regolamento, anche con la nomina di commissari ad acta.
    4.  Nei casi in cui sia maturata la scadenza statutaria senza che
si  sia  provveduto  da  parte  dell'assemblea  alla  formale proroga
dell'ente  ai  sensi  e nel rispetto delle previsioni di cui all'Art.
37-ter,  comma  7,  della  legge  regionale n. 10/1998, il presidente
della  giunta  regionale, su proposta dell'assessore all'industria od
autonomamente, procede alla nomina di un commissario straordinario di
liquidazione.
    5.  (Comma  omesso  in  quanto impugnato dal Governo davanti alla
Corte costituzionale).
    6.  (Comma  omesso  in  quanto impugnato dal Governo davanti alla
Corte costituzionale).