Art. 18. Controllo e vigilanza 1. Il controllo interno sull'attivita' dei consorzi di sviluppo industriale spetta al collegio dei revisori dei conti. 2. La vigilanza sull'attivita' dei consorzi di sviluppo industriale e' esercitata dalla giunta regionale, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal collegio dei revisori dei conti e tende a verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, e della pianificazione territoriale. 3. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria od autonomamente, puo': a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei consorzi; b) provvedere, previa diffida, agli organi dell'ente al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di commissari ad acta. 4. Nei casi in cui sia maturata la scadenza statutaria senza che si sia provveduto da parte dell'assemblea alla formale proroga dell'ente ai sensi e nel rispetto delle previsioni di cui all'Art. 37-ter, comma 7, della legge regionale n. 10/1998, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria od autonomamente, procede alla nomina di un commissario straordinario di liquidazione. 5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte costituzionale). 6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte costituzionale).