Art. 2. Natura giuridica dei consorzi 1. I consorzi sono enti pubblici economici costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento d'attivita' produttive. 2. I consorzi, ferma restando l'autonomia delle funzioni di cui alla presente legge e la loro natura giuridica di cui al primo comma, sono anche strumenti della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo della giunta regionale. 3. I consorzi gia' costituiti hanno sede in Crotone, Cosenza, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia, possono trasferire la sede in altro comune della provincia, ovvero istituire, nell'ambito del territorio di pertinenza, sedi operative previa deliberazione dell'assemblea generale. 4. Possono partecipare ai consorzi, oltre la Regione con una quota non inferiore al 25 per cento, i comuni, le province, le comunita' montane, le camere di commercio, altri enti ed istitui pubblici, associazioni d'imprenditori, istituti di credito, imprese e consorzi di imprese, nonche' gli altri soggetti previsti dall'Art. 36 della legge n. 317/1991, che abbiano interesse ed operino nelle aree di pertinenza del consorzio.