Art. 2.
                    Natura giuridica dei consorzi
    1.  I  consorzi  sono  enti  pubblici economici costituiti per la
promozione  dell'industrializzazione  e dell'insediamento d'attivita'
produttive.
    2.  I  consorzi, ferma restando l'autonomia delle funzioni di cui
alla presente legge e la loro natura giuridica di cui al primo comma,
sono  anche  strumenti  della  Regione  per la promozione industriale
secondo  il  coordinamento,  l'indirizzo ed il controllo della giunta
regionale.
    3.  I  consorzi  gia'  costituiti hanno sede in Crotone, Cosenza,
Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia, possono trasferire la
sede  in  altro comune della provincia, ovvero istituire, nell'ambito
del  territorio  di  pertinenza,  sedi operative previa deliberazione
dell'assemblea generale.
    4.  Possono  partecipare  ai  consorzi,  oltre la Regione con una
quota  non  inferiore  al  25  per  cento,  i comuni, le province, le
comunita'  montane,  le  camere  di  commercio, altri enti ed istitui
pubblici, associazioni d'imprenditori, istituti di credito, imprese e
consorzi di imprese, nonche' gli altri soggetti previsti dall'Art. 36
della  legge n. 317/1991, che abbiano interesse ed operino nelle aree
di pertinenza del consorzio.