Art. 20.
  Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale

    1. I consorzi, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati e
degli  eventuali  distretti  industriali  ricadenti  nei territori di
competenza,  svolgono le attivita' di cui all'Art. 36, comma 5, della
legge  5 ottobre  1991, n. 317, quelle di cui all'Art. 11 del decreto
legge  23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell'8 agosto 1995,
n.  341,  nonche'  quelle  di cui all'Art. 63 della legge 23 dicembre
1998,  n.  448,  all'Art.  26  del  decreto legislativo n. 112/1998 e
all'Art.  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998,  n.  447, nel quadro della programmazione generale e di settore
della Regione.
    2.  Gli  strumenti urbanistici di cui all'Art. 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative varianti
sono  adottati dall'assemblea del consorzio, previo parere dei comuni
consorziati,  sono  approvati dalla provincia con le modalita' di cui
al  successivo  terzo comma ed hanno valenza di piani territoriali di
coordinamento ai sensi dell'Art. 5 della legge n. 1150/1942.
    3.  Per  la  redazione  dei  piani  degli agglomerati industriali
attrezzati  e  per l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle
infrastrutture  necessarie  per  insediamenti produttivi compresi nei
programmi  di  reindustrializzazione  si applicano le disposizioni di
cui all'Art. 2, commi 11, 11-bis e 11-ter della legge 19 luglio 1993,
n.  237,  all'Art.  11  del  decreto-legge  23 giugno  1995,  n. 244,
convertito   in  legge  dell'8 agosto  1995,  n.  341,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  al  comma 8, dell'Art. 37-ter della
legge regionale n. 10 del 22 settembre 1998.
    4. L'approvazione, da parte degli organi competenti, dei progetti
delle  opere pubbliche occorrenti per le iniziative di cui ai commi 1
e  3,  nonche'  dei  progetti delle opere occorrenti per l'attuazione
delle  iniziative  di  cui  agli articoli 49, 50 e 56 del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 218/1978
equivale   a  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  di  urgenza  ed
indifferibilita' delle opere stesse.
    5. Per tutte le opere realizzate ai sensi dei commi precedenti si
applicano  le  disposizioni  di cui al comma 8 dell'Art. 37-ter della
legge regionale n. 10 del 22 settembre 1998. Per le espropriazioni si
applicano  le  disposizioni  della  legge  25 giugno  1865, n. 2359 e
successive   modificazioni  e  integrazioni,  salvo  quanto  disposto
dall'Art.  53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978
e  le  relative funzioni sono esercitate dai presidenti dei consorzi,
previa comunicazione ai sindaci dei territori interessati.
    6.  I consorzi possono avvalersi delle procedure d'urgenza di cui
alla   legge  3 gennaio  1978  n.  1  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.
    7.  Ai  fini  della  progettazione  e  della  realizzazione degli
interventi   previsti   dalla  presente  legge,  i  consorzi  possono
concludere  con  la  Regione e con gli altri enti pubblici accordi di
programma ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalita' di
attuazione  e  le  previsioni di spesa. In caso di partecipazione del
comune  o  dei  comuni  interessati  all'accordo  di  programma,  ove
l'accordo   comporti   variazioni  degli  strumenti  urbanistici,  si
applicano  le  norme  di  cui  all'Art.  27, commi 4 e 5, della legge
8 giugno  1990,  n.  142,  e  dell'Art.  1,  comma  59,  della  legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni.