Art. 20. Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale 1. I consorzi, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati e degli eventuali distretti industriali ricadenti nei territori di competenza, svolgono le attivita' di cui all'Art. 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, quelle di cui all'Art. 11 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell'8 agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'Art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'Art. 26 del decreto legislativo n. 112/1998 e all'Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, nel quadro della programmazione generale e di settore della Regione. 2. Gli strumenti urbanistici di cui all'Art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative varianti sono adottati dall'assemblea del consorzio, previo parere dei comuni consorziati, sono approvati dalla provincia con le modalita' di cui al successivo terzo comma ed hanno valenza di piani territoriali di coordinamento ai sensi dell'Art. 5 della legge n. 1150/1942. 3. Per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione si applicano le disposizioni di cui all'Art. 2, commi 11, 11-bis e 11-ter della legge 19 luglio 1993, n. 237, all'Art. 11 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge dell'8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 8, dell'Art. 37-ter della legge regionale n. 10 del 22 settembre 1998. 4. L'approvazione, da parte degli organi competenti, dei progetti delle opere pubbliche occorrenti per le iniziative di cui ai commi 1 e 3, nonche' dei progetti delle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 49, 50 e 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 equivale a dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse. 5. Per tutte le opere realizzate ai sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'Art. 37-ter della legge regionale n. 10 del 22 settembre 1998. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 e le relative funzioni sono esercitate dai presidenti dei consorzi, previa comunicazione ai sindaci dei territori interessati. 6. I consorzi possono avvalersi delle procedure d'urgenza di cui alla legge 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni e integrazioni. 7. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i consorzi possono concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalita' di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di partecipazione del comune o dei comuni interessati all'accordo di programma, ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, si applicano le norme di cui all'Art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'Art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni.