Art. 21. Aree industriali ecologicamente attrezzate 1. Per aree ecologicamente attrezzate si intendono quelle che sono dotate o si dotano delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza, oltre ad adeguati impianti e sistemi di monitoraggio ambientale dei livelli atmosferici, acustici ed elettromagnetici. 2. I consorzi che si sono dotati dell'attrezzatura di tutela ambientale, della salute e della sicurezza richiedono alla provincia di dichiararne la qualificazione come area ecologicamente attrezzata. Il presidente della provincia previa opportuna verifica, provvede con proprio atto al relativo riconoscimento. 3. Le aree di cui al precedente comma 1 fruiranno prioritariamente degli aiuti finanziari pubblici nazionali, regionali e comunitari.