Art. 21.
             Aree industriali ecologicamente attrezzate
    1.  Per  aree  ecologicamente  attrezzate si intendono quelle che
sono  dotate  o  si dotano delle strutture e degli impianti idonei ad
assicurare  la  tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza,
oltre  ad  adeguati impianti e sistemi di monitoraggio ambientale dei
livelli atmosferici, acustici ed elettromagnetici.
    2.  I  consorzi  che  si  sono dotati dell'attrezzatura di tutela
ambientale,  della salute e della sicurezza richiedono alla provincia
di dichiararne la qualificazione come area ecologicamente attrezzata.
Il presidente della provincia previa opportuna verifica, provvede con
proprio atto al relativo riconoscimento.
    3.   Le   aree   di   cui   al   precedente   comma  1  fruiranno
prioritariamente degli aiuti finanziari pubblici nazionali, regionali
e comunitari.