Art. 23. Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione l. I comuni possono affidare ai consorzi di sviluppo industriale la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi e delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di una convenzione tipo predisposta dai consorzi stessi. 2. La realizzazione diretta puo' avere ad oggetto le opere di urbanizzazione interne all'area di intervento e quelle esterne, ivi comprese le aree acquisite dal consorzio o dai comuni che risultino funzionali e necessarie alla piena attrezzatura dell'area interessata. La realizzazione puo' anche avere ad oggetto in tutto o in parte le opere o le infrastrutture necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi. Il consorzio puo' altresi' assumere la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, anche non di pertinenza dell'area interessata, purche' funzionali alle attrezzature della stessa. 3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in base a progetti esecutivi predisposti dal consorzio ed approvati dall'amministrazione comunale. 4, La determinazione delle spese per le opere da realizzare, le modalita' di valutazione e di cessione delle opere e delle relative aree sono stabilite sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1. 5. Le convenzioni stipulate tra consorzio e Comuni sulla base della convenzione tipo costituiscono, a favore del consorzio, atto di concessione per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2. 6. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche i casi in cui il comune oppure il consorzio debbano provvedere, per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2, ad acquisire disponibilita' di aree esterne alla superficie di intervento. A tal fine le convenzioni regolano i relativi rapporti finanziari.