Art. 23.
         Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione

    l.  I comuni possono affidare ai consorzi di sviluppo industriale
la  realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione relative alle
aree  attrezzate per insediamenti produttivi e delle infrastrutture e
delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base
di una convenzione tipo predisposta dai consorzi stessi.
    2.  La  realizzazione  diretta  puo' avere ad oggetto le opere di
urbanizzazione  interne  all'area di intervento e quelle esterne, ivi
comprese  le  aree acquisite dal consorzio o dai comuni che risultino
funzionali   e   necessarie   alla   piena   attrezzatura   dell'area
interessata.  La realizzazione puo' anche avere ad oggetto in tutto o
in  parte  le  opere  o le infrastrutture necessarie ad allacciare la
zona  ai  pubblici  servizi.  Il  consorzio puo' altresi' assumere la
realizzazione  diretta  delle  opere  di urbanizzazione, anche non di
pertinenza    dell'area    interessata,   purche'   funzionali   alle
attrezzature della stessa.
    3.  La  realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire
in  base  a progetti esecutivi predisposti dal consorzio ed approvati
dall'amministrazione comunale.
    4,  La  determinazione delle spese per le opere da realizzare, le
modalita'  di  valutazione e di cessione delle opere e delle relative
aree sono stabilite sulla base della convenzione tipo di cui al comma
1.
    5.  Le  convenzioni  stipulate  tra consorzio e Comuni sulla base
della convenzione tipo costituiscono, a favore del consorzio, atto di
concessione per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2.
    6.  Le  convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche i
casi  in cui il comune oppure il consorzio debbano provvedere, per la
realizzazione   delle  opere  indicate  nel  comma  2,  ad  acquisire
disponibilita'  di  aree esterne alla superficie di intervento. A tal
fine le convenzioni regolano i relativi rapporti finanziari.