Art. 24.
Manutenzione  ed  esercizio  delle  opere  di  urbanizzazione e delle
                           infrastrutture

    1.  La  Regione,  la  provincia,  i  comuni  e altri enti possono
affidare  ai  consorzi  di  sviluppo  industriale  la  manutenzione e
l'esercizio  delle  opere  di  urbanizzazione, delle infrastrutture e
degli  allacci  a servizio delle attivita' produttive e da realizzare
nell'ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi.
    2.  Per  le  opere per le quali e' prevista, a norma dell'atto di
affidamento,  la  consegna  all'ente  pubblico titolare, i compiti di
manutenzione  ed  esercizio  sono svolti dal consorzio fino al giorno
della  consegna  stessa.  Per  tutte  le  altre  opere ed impianti il
consorzio svolgera' i relativi compiti per il tempo della sua durata.
    3. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti previsti
dai comuni precedenti gli enti beneficiari trasferiscono al consorzio
le somme relative.
    4.   I   consorzi   di   sviluppo   industriale  provvedono  alla
determinazione  e  riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese
per  i  servizi  di  manutenzione delle opere e per la gestione degli
impianti.