Art. 24. Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture 1. La Regione, la provincia, i comuni e altri enti possono affidare ai consorzi di sviluppo industriale la manutenzione e l'esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci a servizio delle attivita' produttive e da realizzare nell'ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi. 2. Per le opere per le quali e' prevista, a norma dell'atto di affidamento, la consegna all'ente pubblico titolare, i compiti di manutenzione ed esercizio sono svolti dal consorzio fino al giorno della consegna stessa. Per tutte le altre opere ed impianti il consorzio svolgera' i relativi compiti per il tempo della sua durata. 3. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti previsti dai comuni precedenti gli enti beneficiari trasferiscono al consorzio le somme relative. 4. I consorzi di sviluppo industriale provvedono alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.