Art. 26.
                          Norme transitorie
    1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge,  il  presidente  della giunta regionale, su proposta
dell'assessore  all'industria,  delibera lo scioglimento degli organi
ordinari  gia'  esistenti  e,  contestualmente, nomina un commissario
straordinario  che  provvede  fino  alla nomina dei nuovi consigli di
amministrazione e comunque per un periodo non superiore a nove mesi:
      a) alla gestione dei consorzi;
      b) alla  redazione  dell'inventario delle loro infrastrutture e
dei loro beni patrimoniali realizzati con finanziamenti pubblici;
      c) alla  stesura di una relazione sullo stato delle attivita' e
passivita';
      d) all'adeguamento dello statuto del consorzio alle norme della
presente legge.
    2.  I  commissari  dei  consorzi di amministrazione straordinaria
esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge
assumono  e  svolgono  le  medesime funzioni dei commissari di cui al
precedente comma 1.
    3.  I commissari di cui ai precedenti commi adottano, nel termine
di  cento  giorni  dalla  nomina  di  cui  al comma l, tutti gli atti
necessari  per  consentire  la  nomina  dell'assemblea  generale  dei
consorzi, che deve essere insediata entro i successivi trenta giorni.
    4.  L'assemblea  generale,  costituita  ai  sensi  del precedente
comma, provvede alla nomina del consiglio di amministrazione.
    5. Nelle more dell'attuazione della presente legge, i consorzi la
cui  durata  scade prima dell'entrata in vigore della presente legge,
sono  prorogati  di  un  anno. Il ricostituito "Consorzio per le aree
industriali   del  comprensorio  di  Lamezia  Terme"  prosegue  senza
soluzione  di  continuita' tutte le attivita' e rapporti in essere di
competenza   del   gia'   esistente   "Consorzio  per  il  nucleo  di
industrializzazione   di  Lamezia  Terme",  -  la  cui  procedura  di
liquidazione,  per  l'effetto, viene sospesa - continuando ad operare
sul territorio di pertinenza di quest'ultimo, utilizzando a tal fine:
i locali dell'attuale sede, il personale dipendente - nella posizione
in   godimento  alla  data  della  presente  legge,  nonche'  i  beni
strumentali,  le infrastrutture e le opere di urbanizzazione, tuttora
esistenti.
    6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge  potranno  essere  istituiti  nuovi consorzi in aree con almeno
150.000  abitanti  che  abbiano  vocazione  industriale.  I  soggetti
proponenti  (comuni,  province,  enti  pubblici  e  soggetti privati)
dovranno  garantire  al costituendo consorzio un patrimonio in beni e
in  risorse  pari  almeno  a  100  miliardi di cui il 40 per cento in
risorse  finanziarie.  La  giunta regionale, previo parere vincolante
della competente commissione consiliare, procedera' all'approvazione.