Art. 26. Norme transitorie 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria, delibera lo scioglimento degli organi ordinari gia' esistenti e, contestualmente, nomina un commissario straordinario che provvede fino alla nomina dei nuovi consigli di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a nove mesi: a) alla gestione dei consorzi; b) alla redazione dell'inventario delle loro infrastrutture e dei loro beni patrimoniali realizzati con finanziamenti pubblici; c) alla stesura di una relazione sullo stato delle attivita' e passivita'; d) all'adeguamento dello statuto del consorzio alle norme della presente legge. 2. I commissari dei consorzi di amministrazione straordinaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge assumono e svolgono le medesime funzioni dei commissari di cui al precedente comma 1. 3. I commissari di cui ai precedenti commi adottano, nel termine di cento giorni dalla nomina di cui al comma l, tutti gli atti necessari per consentire la nomina dell'assemblea generale dei consorzi, che deve essere insediata entro i successivi trenta giorni. 4. L'assemblea generale, costituita ai sensi del precedente comma, provvede alla nomina del consiglio di amministrazione. 5. Nelle more dell'attuazione della presente legge, i consorzi la cui durata scade prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di un anno. Il ricostituito "Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme" prosegue senza soluzione di continuita' tutte le attivita' e rapporti in essere di competenza del gia' esistente "Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Lamezia Terme", - la cui procedura di liquidazione, per l'effetto, viene sospesa - continuando ad operare sul territorio di pertinenza di quest'ultimo, utilizzando a tal fine: i locali dell'attuale sede, il personale dipendente - nella posizione in godimento alla data della presente legge, nonche' i beni strumentali, le infrastrutture e le opere di urbanizzazione, tuttora esistenti. 6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere istituiti nuovi consorzi in aree con almeno 150.000 abitanti che abbiano vocazione industriale. I soggetti proponenti (comuni, province, enti pubblici e soggetti privati) dovranno garantire al costituendo consorzio un patrimonio in beni e in risorse pari almeno a 100 miliardi di cui il 40 per cento in risorse finanziarie. La giunta regionale, previo parere vincolante della competente commissione consiliare, procedera' all'approvazione.