Art. 3.
                            S t a t u t o
    1. Lo statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei
consorzi  stabilendo,  nel  rispetto  della  legislazione  statale  e
regionale, in particolare:
      a) l'ammontare  iniziale del fondo di dotazione dei consorzi ed
i criteri per la determinazione dei conferimenti;
      b) i  requisiti  e  le modalita' d'ammissione di nuovi soggetti
partecipanti;
      c) i criteri generali per l'esercizio delle funzioni attribuite
o delegate ai consorzi dalle leggi statali e regionali;
      d) la composizione e il funzionamento degli organi consortili e
le relative modalita' di nomina e rinnovo;
      e) le competenze attribuite ai singoli organi;
      f)  i criteri per il ripiano d'eventuali disavanzi da parte dei
soggetti partecipanti.
    2.   Lo   statuto  e  le  relative  modificazioni  sono  adottati
dall'assemblea  generale  del  consorzio  e approvate con decreto del
Presidente  della  Regione  su  conforme  deliberazione  della giunta
regionale.