Art. 3. S t a t u t o 1. Lo statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei consorzi stabilendo, nel rispetto della legislazione statale e regionale, in particolare: a) l'ammontare iniziale del fondo di dotazione dei consorzi ed i criteri per la determinazione dei conferimenti; b) i requisiti e le modalita' d'ammissione di nuovi soggetti partecipanti; c) i criteri generali per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate ai consorzi dalle leggi statali e regionali; d) la composizione e il funzionamento degli organi consortili e le relative modalita' di nomina e rinnovo; e) le competenze attribuite ai singoli organi; f) i criteri per il ripiano d'eventuali disavanzi da parte dei soggetti partecipanti. 2. Lo statuto e le relative modificazioni sono adottati dall'assemblea generale del consorzio e approvate con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.