Art. 5.
                             O r g a n i
    1. Sono organi dei consorzi di sviluppo industriale:
      a) l'assemblea generale;
      b) il comitato direttivo;
      c) il presidente;
      d) il collegio dei revisori dei conti.
    2. La durata in carica degli organi e' fissata in anni cinque per
i  membri  dell'assemblea  generale  ed  il  comitato  direttivo, con
possibilita'  di  rielezione per una sola volta, e in tre anni per il
collegio dei revisori dei conti.
    3.  Ai  componenti degli organi suddetti si applicano, in materia
d'incompatibilita', le disposizioni nazionali e regionali vigenti.