Art. 5. O r g a n i 1. Sono organi dei consorzi di sviluppo industriale: a) l'assemblea generale; b) il comitato direttivo; c) il presidente; d) il collegio dei revisori dei conti. 2. La durata in carica degli organi e' fissata in anni cinque per i membri dell'assemblea generale ed il comitato direttivo, con possibilita' di rielezione per una sola volta, e in tre anni per il collegio dei revisori dei conti. 3. Ai componenti degli organi suddetti si applicano, in materia d'incompatibilita', le disposizioni nazionali e regionali vigenti.