Art. 7. Assemblea generale 1. L'assemblea generale e' composta dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati o loro delegati. 2. L'assemblea generale e' competente sui seguenti atti fondamentali: a) adotta lo statuto e le modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo la terza votazione, a maggioranza semplice; b) elegge il comitato direttivo; c) decide sull'ammissione al consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati; d) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi; e) propone l'affidamento al consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati; f) fissa le indennita' spettanti ai membri del comitato direttivo, al presidente, al collegio dei revisori dei conti e l'entita' del gettone di presenza ai componenti dell'assemblea generale; g) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano economico finanziario (P.E.F.) relativo all'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile, il bilancio di esercizio predisposto dal comitato direttivo. Il termine di approvazione del bilancio di esercizio puo' essere prorogato eccezionalmente al 30 giugno, previa apposita deliberazione di comitato direttivo; h) delibera sulla contrazione dei mutui; i) adotta gli strumenti urbanistici di competenza del consorzio.