Art. 7.
                         Assemblea generale
    1. L'assemblea generale e' composta dai legali rappresentanti dei
soggetti consorziati o loro delegati.
    2.   L'assemblea   generale   e'  competente  sui  seguenti  atti
fondamentali:
      a) adotta  lo statuto e le modificazioni a maggioranza assoluta
dei  componenti  assegnati  e, dopo la terza votazione, a maggioranza
semplice;
      b) elegge il comitato direttivo;
      c)  decide sull'ammissione al consorzio di nuovi partecipanti e
sulla decadenza dei consorziati;
      d) determina  le  quote  a  carico  dei  consorziati  e  quelle
necessarie per ripianare eventuali disavanzi;
      e) propone  l'affidamento  al  consorzio  di  nuove funzioni da
parte degli enti consorziati;
      f)  fissa  le  indennita'  spettanti  ai  membri  del  comitato
direttivo,  al  presidente,  al  collegio  dei  revisori  dei conti e
l'entita'  del  gettone  di  presenza  ai  componenti  dell'assemblea
generale;
      g) approva,   entro  il  31 ottobre  di  ogni  anno,  il  piano
economico  finanziario (P.E.F.) relativo all'esercizio successivo, ed
entro il 30 aprile, il bilancio di esercizio predisposto dal comitato
direttivo.  Il termine di approvazione del bilancio di esercizio puo'
essere   prorogato  eccezionalmente  al  30 giugno,  previa  apposita
deliberazione di comitato direttivo;
      h) delibera sulla contrazione dei mutui;
      i) adotta   gli   strumenti   urbanistici   di  competenza  del
consorzio.