Art. 8 Comitato direttivo l. Il comitato direttivo, presieduto dal presidente del consorzio, e' composto da un numero variabile da cinque a sette membri di cui uno nominato dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale, ed i rimanenti dall'assemblea generale. 2. Il comitato direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati all'assemblea generale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del presidente e dei dirigenti. In particolare: a) approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi; b) disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni secondo le disposizioni di cui all'Art. 6, commi 1, 2, 4 e 9 della legge n. 127/1997, in quanto compatibili; c) approva la proposta del piano economico e finanziario e, sulla base degli indirizzi definiti dall'assemblea generale, gli accordi di programma; d) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale; e) approva i regolamenti per cedere in proprieta' o in uso alle imprese gli immobili di cui il consorzio ha acquisito la disponibilita'; f) nomina il direttore generale del consorzio, scegliendolo tra il proprio personale di ruolo con qualifica dirigenziale, munito di laurea. In difetto puo' conferire, con scelta motivata e con modalita' di evidenza pubblica, il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella dell'assemblea generale a esperti o professionisti estranei all'amministrazione dell'ente, in possesso del diploma di laurea, di eta' non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di enti pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalita'. 3. Quando il numero dei membri del comitato direttivo da sostituire e' superiore almeno alla meta' dei componenti si provvede al totale rinnovo. 4. Possono essere componenti del comitato direttivo anche soggetti esterni all'assemblea generale, purche' in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.