Art. 8
                         Comitato direttivo
    l.   Il   comitato   direttivo,  presieduto  dal  presidente  del
consorzio,  e'  composto  da  un  numero  variabile da cinque a sette
membri  di  cui  uno  nominato dal presidente della giunta regionale,
previa   deliberazione   della   giunta  regionale,  ed  i  rimanenti
dall'assemblea generale.
    2. Il comitato direttivo compie tutti gli atti di amministrazione
non  riservati  all'assemblea  generale  e  che  non  rientrino nelle
competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del presidente e dei
dirigenti. In particolare:
      a) approva  i  regolamenti  riguardanti  il  funzionamento  del
consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi;
      b) disciplina  l'ordinamento  degli  uffici  e  dei servizi, le
piante  organiche e le relative variazioni secondo le disposizioni di
cui  all'Art. 6, commi 1, 2, 4 e 9 della legge n. 127/1997, in quanto
compatibili;
      c) approva  la  proposta  del  piano economico e finanziario e,
sulla  base  degli  indirizzi  definiti  dall'assemblea generale, gli
accordi di programma;
      d) stabilisce,   nel   rispetto   della   normativa   e   della
contrattazione  vigente,  il  trattamento  giuridico ed economico del
personale;
      e) approva i regolamenti per cedere in proprieta' o in uso alle
imprese   gli   immobili   di   cui  il  consorzio  ha  acquisito  la
disponibilita';
      f) nomina il direttore generale del consorzio, scegliendolo tra
il  proprio  personale di ruolo con qualifica dirigenziale, munito di
laurea.  In  difetto  puo'  conferire,  con  scelta  motivata  e  con
modalita'  di  evidenza  pubblica,  il  relativo  incarico,  mediante
contratto  a termine, di durata non superiore a quella dell'assemblea
generale  a  esperti  o  professionisti  estranei all'amministrazione
dell'ente, in possesso del diploma di laurea, di eta' non superiore a
60  anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza
almeno  quinquennale  di  direzione  di  enti  pubblici  o privati in
materia  di  sviluppo  industriale negli ultimi dieci anni decorrenti
dalla  data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione
i  direttori  comunque  nominati  alla  data  del 30 giugno 2000 sono
confermati senza ulteriori formalita'.
    3.  Quando  il  numero  dei  membri  del  comitato  direttivo  da
sostituire  e' superiore almeno alla meta' dei componenti si provvede
al totale rinnovo.
    4.   Possono  essere  componenti  del  comitato  direttivo  anche
soggetti  esterni  all'assemblea  generale,  purche'  in  possesso di
comprovata   e   documentata   esperienza   in  materia  di  sviluppo
industriale.