(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 10 dicembre 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia) e, in particolare l'art. 4 il quale autorizza L'Amministrazione regionale a concedere annualmente sovvenzioni alle associazioni dei donatori di organi operanti nel territorio regionale; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e in particolare l'art. 30 che, al primo comma, stabilisce che i criteri e le modalita' ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia); Su conforme deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2012, n. 2131; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli Venezia Giulia) per promuovere un'adeguata opera d'informazione ed educazione sanitaria della popolazione in materia di donazione di organi» nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO