(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 10 dicembre 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 14  luglio  1995,  n.  27  (Norme  per  la
promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia) e, in
particolare l'art. 4 il quale autorizza L'Amministrazione regionale a
concedere annualmente sovvenzioni alle associazioni dei  donatori  di
organi operanti nel territorio regionale; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso) e in particolare l'art. 30 che, al primo  comma,  stabilisce
che i criteri e le modalita' ai quali l'Amministrazione  regionale  e
gli Enti regionali devono attenersi per la concessione  di  incentivi
sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia'  previsti
dalla legge; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; 
  Visto l'art. 14, comma 1,  lettera  r)  della  legge  regionale  18
giugno 2007, n. 17  (Determinazione  della  forma  di  governo  della
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale,  ai
sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 5  dicembre  2012,
n. 2131; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e  modalita'  per  la
concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 4 della legge regionale
14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la  promozione  delle  donazioni  di
organi nel Friuli Venezia Giulia) per  promuovere  un'adeguata  opera
d'informazione ed educazione sanitaria della popolazione  in  materia
di donazione di organi» nel testo allegato al  presente  decreto  del
quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione. 
 
                                TONDO