Allegato 
 
Regolamento recante criteri e  modalita'  per  la  concessione  delle
  sovvenzioni di cui all'articolo 4 della legge regionale  14  luglio
  1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi  nel
  Friuli-Venezia   Giulia)   per   promuovere    un'adeguata    opera
  d'informazione ed educazione sanitaria della popolazione in materia
  di donazione di organi. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 30 della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso)
criteri e modalita' per  la  concessione  delle  sovvenzioni  di  cui
all'art. 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per  la
promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia), alle
associazioni  dei  donatori  di  organi   operanti   sul   territorio
regionale, per  promuovere  un'adeguata  informazione  ed  educazione
sanitaria della popolazione sui trapianti di organi e tessuti. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                       Iniziative finanziabili 
 
    1. Sono finanziabili tutte le iniziative finalizzate a promuovere
un'adeguata informazione ed educazione  sanitaria  della  popolazione
sui trapianti di organi  e  tessuti,  per  una  piena  consapevolezza
dell'utilita'  della  donazione,  nel  rispetto  della   legislazione
nazionale vigente. 
    2. Una quota non superiore al  40  per  cento  della  sovvenzione
concessa annualmente a ogni associazione puo' essere destinata  dalla
stessa al proprio funzionamento. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                          Divieto di cumulo 
 
    1. Le sovvenzioni concesse per le finalita' di  cui  al  presente
regolamento  non  sono  cumulabili  con  altri  incentivi,   comunque
denominati, ottenuti per le stesse iniziative e aventi ad oggetto  le
stesse spese. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1.  La  domanda   di   sovvenzione,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante dell'associazione richiedente o da un suo delegato, e'
presentata direttamente, o inviata a mezzo di raccomandata con avviso
di  ricevimento,  alla  Direzione   centrale   salute,   integrazione
sociosanitaria e politiche sociali  entro  il  mese  di  febbraio  di
ciascun anno. 
    2. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7/2000, qualora  il
termine di cui al comma 1) cada in un giorno non lavorativo, esso  e'
prorogato d'ufficio al primo giorno lavorativo successivo. 
    3. Tale termine e' perentorio e le domande presentate al di fuori
dello  stesso  sono  inammissibili  e  archiviate   d'ufficio.   Sono
considerate presentate entro il termine le domande pervenute entro  i
quindici giorni successivi alla sua scadenza, purche' inviate,  entro
la stessa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 
    4. Alla domanda sono allegati: 
      a) fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'
del soggetto che presenta la domanda; 
      b)   una   relazione   illustrativa    dell'attivita'    svolta
dall'associazione nell'anno precedente; 
      c) un programma di massima delle attivita'  che  l'associazione
intende svolgere nell'anno in corso; 
      d) un preventivo di spesa suddiviso  in  due  parti:  la  prima
riferita alle attivita' che  l'associazione  intende  svolgere  e  la
seconda alle spese di funzionamento di cui al comma 2 dell'art. 2 che
presume di sostenere nell'anno in corso. 
 
                               Art. 5. 
 
 
            Criteri per la concessione delle sovvenzioni 
 
    1. Le sovvenzioni sono  concesse  alle  associazioni  richiedenti
ammesse alla sovvenzione secondo i seguenti criteri: 
      a) una quota  del  50  per  cento  delle  risorse  disponibili,
proporzionalmente al preventivo relativo all'anno in  corso  allegato
alla domanda; 
      b) una quota  del  50  per  cento  delle  risorse  disponibili,
proporzionalmente alle  spese  sostenute  nell'anno  precedente  come
rendicontate ai sensi dell'art. 6. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                    Modalita' di rendicontazione 
 
    1. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 della legge regionale n. 27/1995,
la  rendicontazione  della   spesa   deve   essere   prodotta   dalle
associazioni beneficiarie entro il 31 marzo  dell'anno  successivo  a
quello della concessione della sovvenzione ed avviene presentando, ai
sensi  dell'art.  43  della  legge  regionale  n.  7/2000,   l'elenco
analitico  della  documentazione  giustificativa  da   sottoporre   a
verifica contabile a  campione  a  mezzo  di  un  apposito  controllo
disposto dall'ufficio regionale che ha concesso la sovvenzione. 
    2. La rendicontazione deve attestare l'impiego della  sovvenzione
concessa,  secondo  la   destinazione   prevista   dal   decreto   di
concessione, ed e' divisa in due parti: la prima riferita alle  spese
sostenute per le attivita' che l'associazione ha svolto e la  seconda
concernente le spese di cui all'art. 2, comma  2,  sostenute  per  il
funzionamento dell'associazione. 
    3. Ai fini della verifica a  campione  di  cui  al  comma  1,  le
associazioni beneficiarie devono conservare, presso la propria  sede,
le fatture o i documenti probatori equivalenti comprovanti  le  spese
sostenute. Per essere ammessa a rendiconto tale  documentazione  deve
essere di data compresa nell'arco dell'anno solare per  il  quale  la
sovvenzione e' stata concessa. E'  ammessa  anche  documentazione  di
data  successiva -  ma  comunque  anteriore   al   termine   per   la
presentazione del  rendiconto -  purche'  giustifichi  attivita'  che
siano state comunque svolte in  quell'anno  solare  e  spese  per  il
funzionamento dell'associazione nel medesimo. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della   Regione
Friuli-Venezia Giulia. 
 
                     Visto, il Presidente: Tondo