Allegato Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia) per promuovere un'adeguata opera d'informazione ed educazione sanitaria della popolazione in materia di donazione di organi. Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) criteri e modalita' per la concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia), alle associazioni dei donatori di organi operanti sul territorio regionale, per promuovere un'adeguata informazione ed educazione sanitaria della popolazione sui trapianti di organi e tessuti. Art. 2. Iniziative finanziabili 1. Sono finanziabili tutte le iniziative finalizzate a promuovere un'adeguata informazione ed educazione sanitaria della popolazione sui trapianti di organi e tessuti, per una piena consapevolezza dell'utilita' della donazione, nel rispetto della legislazione nazionale vigente. 2. Una quota non superiore al 40 per cento della sovvenzione concessa annualmente a ogni associazione puo' essere destinata dalla stessa al proprio funzionamento. Art. 3. Divieto di cumulo 1. Le sovvenzioni concesse per le finalita' di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, ottenuti per le stesse iniziative e aventi ad oggetto le stesse spese. Art. 4. Presentazione della domanda 1. La domanda di sovvenzione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente o da un suo delegato, e' presentata direttamente, o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro il mese di febbraio di ciascun anno. 2. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7/2000, qualora il termine di cui al comma 1) cada in un giorno non lavorativo, esso e' prorogato d'ufficio al primo giorno lavorativo successivo. 3. Tale termine e' perentorio e le domande presentate al di fuori dello stesso sono inammissibili e archiviate d'ufficio. Sono considerate presentate entro il termine le domande pervenute entro i quindici giorni successivi alla sua scadenza, purche' inviate, entro la stessa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 4. Alla domanda sono allegati: a) fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' del soggetto che presenta la domanda; b) una relazione illustrativa dell'attivita' svolta dall'associazione nell'anno precedente; c) un programma di massima delle attivita' che l'associazione intende svolgere nell'anno in corso; d) un preventivo di spesa suddiviso in due parti: la prima riferita alle attivita' che l'associazione intende svolgere e la seconda alle spese di funzionamento di cui al comma 2 dell'art. 2 che presume di sostenere nell'anno in corso. Art. 5. Criteri per la concessione delle sovvenzioni 1. Le sovvenzioni sono concesse alle associazioni richiedenti ammesse alla sovvenzione secondo i seguenti criteri: a) una quota del 50 per cento delle risorse disponibili, proporzionalmente al preventivo relativo all'anno in corso allegato alla domanda; b) una quota del 50 per cento delle risorse disponibili, proporzionalmente alle spese sostenute nell'anno precedente come rendicontate ai sensi dell'art. 6. Art. 6. Modalita' di rendicontazione 1. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 della legge regionale n. 27/1995, la rendicontazione della spesa deve essere prodotta dalle associazioni beneficiarie entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della concessione della sovvenzione ed avviene presentando, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso la sovvenzione. 2. La rendicontazione deve attestare l'impiego della sovvenzione concessa, secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione, ed e' divisa in due parti: la prima riferita alle spese sostenute per le attivita' che l'associazione ha svolto e la seconda concernente le spese di cui all'art. 2, comma 2, sostenute per il funzionamento dell'associazione. 3. Ai fini della verifica a campione di cui al comma 1, le associazioni beneficiarie devono conservare, presso la propria sede, le fatture o i documenti probatori equivalenti comprovanti le spese sostenute. Per essere ammessa a rendiconto tale documentazione deve essere di data compresa nell'arco dell'anno solare per il quale la sovvenzione e' stata concessa. E' ammessa anche documentazione di data successiva - ma comunque anteriore al termine per la presentazione del rendiconto - purche' giustifichi attivita' che siano state comunque svolte in quell'anno solare e spese per il funzionamento dell'associazione nel medesimo. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Visto, il Presidente: Tondo