Art. 2 
 
                                Beni 
 
  1. La Provincia e' autorizzata a trasferire in proprieta' ovvero ad
assicurare  comunque  il  godimento  dei  beni  mobili  ed   immobili
necessari all'espletamento delle attivita' del Centro. Le altre spese
per il funzionamento e quelle per l'erogazione delle  prestazioni  di
competenza del Centro sono a carico del bilancio del Centro medesimo.