Art. 2 Beni 1. La Provincia e' autorizzata a trasferire in proprieta' ovvero ad assicurare comunque il godimento dei beni mobili ed immobili necessari all'espletamento delle attivita' del Centro. Le altre spese per il funzionamento e quelle per l'erogazione delle prestazioni di competenza del Centro sono a carico del bilancio del Centro medesimo.