Art. 3 
 
                             Patrimonio 
 
  1. Il Centro  utilizza  ed  amministra  i  beni  immobili  gia'  in
possesso del Centro o messi a disposizione dalla Provincia, necessari
all'espletamento della propria attivita'. 
  2. Il patrimonio immobiliare rimane di proprieta'  della  Provincia
ed  e'  amministrato  a  cura  e  spese  del  Centro.  Il  patrimonio
mobiliare, compresi i beni mobili  registrati,  sono  acquisiti  alla
proprieta' del Centro, che ne cura l'inventariazione e la gestione. 
  3. Le spese per  la  costruzione  e  la  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria degli edifici nonche' le spese per l'acquisto  di  beni
immobili destinati alla sperimentazione sono a  carico  del  bilancio
provinciale. 
  4. La costruzione di edifici e i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria sono eseguiti di norma  dall'ufficio  competente  della
Ripartizione provinciale Edilizia e  servizio  tecnico.  In  caso  di
necessita'  detti   lavori   possono   anche   essere   eseguiti   in
amministrazione diretta dal Centro e a sue spese, ed in tal  caso  il
Consiglio  di  amministrazione  puo'  nominare  un  direttore  o  una
direttrice dei lavori. 
  5. In caso di necessita',  il  Centro  puo'  costruire,  a  proprie
spese, capannoni ed altri edifici di minore entita' e a carattere non
fisso, anche su terreni presi in affitto a scadenza almeno novennale,
previo consenso del proprietario o delle proprietaria e nel  rispetto
delle norme di legge vigenti.