Art. 3 Patrimonio 1. Il Centro utilizza ed amministra i beni immobili gia' in possesso del Centro o messi a disposizione dalla Provincia, necessari all'espletamento della propria attivita'. 2. Il patrimonio immobiliare rimane di proprieta' della Provincia ed e' amministrato a cura e spese del Centro. Il patrimonio mobiliare, compresi i beni mobili registrati, sono acquisiti alla proprieta' del Centro, che ne cura l'inventariazione e la gestione. 3. Le spese per la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici nonche' le spese per l'acquisto di beni immobili destinati alla sperimentazione sono a carico del bilancio provinciale. 4. La costruzione di edifici e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono eseguiti di norma dall'ufficio competente della Ripartizione provinciale Edilizia e servizio tecnico. In caso di necessita' detti lavori possono anche essere eseguiti in amministrazione diretta dal Centro e a sue spese, ed in tal caso il Consiglio di amministrazione puo' nominare un direttore o una direttrice dei lavori. 5. In caso di necessita', il Centro puo' costruire, a proprie spese, capannoni ed altri edifici di minore entita' e a carattere non fisso, anche su terreni presi in affitto a scadenza almeno novennale, previo consenso del proprietario o delle proprietaria e nel rispetto delle norme di legge vigenti.